L'ammontare dell'integrazione salariale straordinaria è lo stesso fissato per la CIGO ed è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali. L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980. Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.
Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13° e 14°, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.
I massimali del 2013
Per l'anno 2013 (circ. n. 14 del 30/01/2013) i massimali sono fissati in:
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