BENI SIGNIFICATIVI 2019, QUALI SONO?
I beni significativi ancora validi nel 2019 sono individuati dall'ormai storico decreto 29 dicembre 1999.L'elenco dei beni significativi è di particolare interesse per l'applicazione dell'IVA agevolata in caso di manutenzioni ordinarie/straordinarie su edifici. Sui beni significativi infatti, l’aliquota IVA agevolata al 10% si applica solo fino al raggiungimento della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. In altre parole è possibile usufruire dell'IVA al 10% su tutta la manodopera mentre sul bene soltanto per un importo inferiore o pari alla posa in opera. Quindi se un portone costa 1700€ più 500€ di montaggio, è possibile applicare l'IVA al 10% soltanto su 1000€ (500€ di montaggio + 500€ di porta), mentre sul restante importo di 700€ si applicherà l'aliquota iva ordinaria. Il ragionamento può sembrare complesso, ma vedere un'altro esempio potrà chiarire le idee.
Prima però è necessario identificare i beni che rientrano in questa categoria.
Elenco dei beni significativi 2019
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ESEMPIO tassazione IVA sui beni significativi 2019
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
ESEMPIO 2
Rifacimento di un bagno con installazione di sanitari:
a. costo complessivo dell'intervento, al netto Iva: 3.500,00 euro;
b. valore dei sanitari (bene significativo): lire 2.500,00 euro.
Mano d’opera = 3.500 – 2.500 = 1.000 (IVA al 10%)
Imponibile iva agevolata al 10%= 1000€ (pari all'importo della manodopera)
Imponibile iva al 22% = 3.500 – 2.000 = 1.500
In totale l'iva al 10% è su 2000€, mentre per i restanti 1500€ si applica l'aliquota ordinaria del 22%. Da quanto esposto risulta chiaro che, se il valore del bene significativo non supera la metà del valore complessivo, tutta la prestazione và fatturata con l'Iva al 10 %. Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è necessario specificare nella fattura, distintamente, la parte del valore cui è applicabile l'Iva agevolata e l'eventuale altra parte soggetta a quella ordinaria. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.
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