La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è un'indennità mensile di disoccupazione pagata dall'INPS in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell'interessato. Sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione chiamate ASpI e MiniASpI
Sospensione della NASPI
La prestazione della NASPI è sospesa in caso di:
Perdita della NASPILa prestazione della NASPI c decade se il lavoratore: |
- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un'attività di lavoro subordinato, senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASpI;
- inizia un'attività lavorativa autonoma senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
- nei casi previsti dall'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015 non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l'Impiego.
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