INDICAZIONI PER L'IVA AGEVOLATA AGGIORNATE AL 2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione straordinaria (ATTENZIONE, ristrutturazione e risanamento conservativo seguono altre regole!), realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Attenzione però, perchè le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. In pratica per avere l'IVA al 10 è necessario acquistare i prodotti direttamente da chi li installa, altrimenti si paga l'aliquota ordinaria del 22%.Chi svolge i lavori in proprio e compra solo i materiali paga l'aliquota al 22%.
Attenzione ai beni significativi
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota del 10% si applica soltanto fino a concorrenza del valore della manodopera (vedi esempio sotto per capire meglio).
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
Sui beni significativi l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. ESEMPIO Costo totale dell’intervento 10.000 euro: a) 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa b) 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari). L’Iva al 10% si applica su 8mila euro (4mila manodopera + 4mila beni significativi), mentre sui restanti 2000€ si applica l'aliquota ordinaria. Nel caso in cui il prezzo della manodopera è superiore a quello dei beni significativi si paga l'iva al 10% su tutto. Ricapitolando, quando non si può applicare l'IVA al 10% Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
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