Molti disoccupati hanno avuto problemi in passato a ricevere la NASPI nei tempi corretti, questo perchè in Italia si cambiano le carte in tavola ogni momento e le cose non funzionano mai come dovrebbero.  Allora dopo quanto tempo arriva la Naspi? Salvo ritardi vediamo cosa dice la legge in merito alle tempistiche della Naspi, quando riceverai il primo assegno naspi e fino a quando potrai ricevere il sussidio di disoccupazione.

Quando arriva la NASPI?


L'indennità di disoccupazione NASpI è dovuta al lavoratore disoccupato in diverse modalità e tempistiche.

Se la domanda NASPI viene presentata entro l'ottavo giorno dalla perdita del lavoro

La naspi spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro

Se la domanda NASPI viene presentata dopo l'ottavo giorno dalla perdita del lavoro 


In questo caso la naspi spetta a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. I precedenti contributi vengono persi.


Quanto dura la NASPI?



La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi per un massimo di 2 anni.


Quando viene sospesa la NASPI?

La sospensione della NASPI viene effettuata nei seguenti casi:
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l'indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa
  • nuova occupazione all’estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all’UE o con cui l’Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;
  • omessa comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.