Consegna del CUD nel 2016 -Certificazione dei redditi CU



Il Cud 2016 relativo ai redditi percepiti nel 2015 deve essere consegnato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), entro il 28 febbraio 2016, oppure, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il nuovo CUD, ossia la Certificazione dei redditi CU, consiste in un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e “redditi diversi”), ad oggi certificati in forma libera. Con la “Certificazione Unica” i sostituti d’imposta compileranno un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia.

Modalità di consegna CUD nel 2016

Il sostituto d’imposta può trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico. Tale modalità di consegna, però, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

A cosa serve la C.U. 2016

Il CUD serve al contribuente per poter effettuare la dichiarazione dei redditi tramite 730 o UNICO. Tuttavia, se non vi sono altri redditi da dichiarare, o detrazioni d'imposta da effettuare non è necessario presentare la dichiarazione. Vedi anche (Esenzione obbligo dichiarazione redditi)

 

8 e 5 per mille con la C.U. 2016

Anche se il contribuente non presenta una dichiarazione dei redditi può comunque esprimere la propria scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille  utilizzando l’apposita scheda allegata al Cud.
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