ASPI E MINI ASPI, LA DISOCCUPAZIONE PAGATA DA INPS CONTINUA ANCHE NEL 2015. SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DELLE SOVVENZIONI INPS PER LO STATO DI DISOCCUPAZIONE NEL 2015.
La legge 92/2012 istituisce, a partire dal 1° gennaio 2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI). Si tratta di un’indennità mensile erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative. Riguarderà i nuovi eventi di disoccupazione involontaria (non dimissioni o risoluzione consensuale salvo che quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 L.604/66) verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013. L’ASpI sostituirà le diverse forme di tutela oggi esistenti: mobilità e disoccupazione. Non viene invece modificata la disoccupazione agricola. La durata massima del trattamento (sino ad arrivare “a regime” nel 2016) avverrà secondo la gradualità indicata nella tabella seguente:
TRANSIZIONE DISOCCUPAZIONE ORDINARIA/ASpI
2013
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2014
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2015
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2016
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Fino a 50 anni
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8 mesi
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8 mesi
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10 mesi
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12 mesi (a regime)
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50-54 anni
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12 mesi
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12 mesi
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12 mesi
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12 mesi (a regime)
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55 e oltre
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12 mesi
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14 mesi
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16 mesi
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18 mesi (a regime)
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Nei prossimi anni invece si ridurrà, gradualmente, la durata dell’indennità di mobilità
TRANSIZIONE Mobilità/ASpI
Area centro-nord italia
2013/2014
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2015
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2016
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2017
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Centro-Nord fino a 39 anni | 12 | 12 | ASpI (12) | ASpI (12) |
CN da 40 a 49 anni | 24 | 18 | ASpI (12) | ASpI (12) |
CN da 50 a 54 anni | 36 | 24 | 18 | ASpI (12) |
CN 55 e oltre | 36 | 24 | ASpI (12) | ASpI (18) |
Area sud italia
2013/2014
| 2015 |
2016
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2017
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SUD fino a 39 anni | 24 | 12 | ASpI (12) | ASpI (12) |
SUD da 40 a 49 anni | 36 | 24 | 18 | ASpI (12) |
SUD da 50 a 54 anni | 48 | 36 | 24 | ASpI (12) |
SUD da 55 anni | 48 | 36 | 24 | ASpI (18) |
Per averne diritto occorre:
· Essere disoccupati ed avere 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 1 anno di contributi versati nei 2 anni che precedono il periodo di disoccupazione
· Presentare domanda in via telematica (anche tramite Patronato - INAS) all’INPS entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento
IMPORTO • Rapportato alla retribuzione imponibile degli ultimi 2 anni • Per retribuzioni fino a 1.180,00 Euro: il 75% • Per retribuzioni superiori a 1.180,00 Euro: 75% + il 25% del differenziale tra il massimale e la retribuzione • Riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi • Riduzione del 15% dopo il 12° mese SOSPENSIONE E DECADENZA E’ prevista la sospensione d’ufficio della fruizione dell’ASpI – fino ad un massimo di 6 mesi – e la sua eventuale riduzione in caso di svolgimento di lavoro autonomo (previa obbligatoria comunicazione all’INPS). Nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a sei mesi l’ASpI riprende a decorrere dal momento della sospensione. L’ASpI decade:
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E’ prevista a decorrere dal 1° gennaio 2013 e va a sostituire la disoccupazione con i requisiti ridotti. E’ riconosciuta a favore di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che abbiano versato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi. Non è più necessario, invece, il requisito delle 52 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni com’era previsto per la disoccupazione con requisiti ridotti. La mini- ASpI (il cui importo è lo stesso dell’ASpI, si veda sopra) è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. In caso di rioccupazione con lavoro subordinato la mini ASpI è sospesa d’ufficio al massimo per 5 giorni ed al termine della sospensione l’indennità riprende.
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