QUALI SONO GLI OBBLIGHI FISCALI NELLA VENDITA
La disciplina della vendita diretta a domicilio è contenuta nella legge 17 agosto 2005, n. 173. In particolare, come ogni tipo di attività, la stessa può essere esercitata, in assenza di vincolo di subordinazione, in maniera stabile – professionale o in maniera saltuaria – occasionale. A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate è intervenuta affermando che è “prestazione occasionale”, e quindi non soggetta agli obblighi imposti in materia di IVA, l’attività resa dall’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione e senza la stipula di un contratto di agenzia che comporti un reddito annuo non superiore a 5mila euro.
L’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che il limite di 5mila euro
va riferito al “reddito”, e non al “volume d’affari”. Pertanto, ai fini
della verifica del superamento della soglia indicata occorre
considerare la deduzione forfetaria delle spese di produzione del
reddito pari al 22 per cento delle provvigioni. Detta percentuale va dedotta dai compensi percepiti per determinare l’ammontare dei 5mila euro. Quindi è considerata occasionale l’attività che genera provvigioni lorde annue inferiori ad Euro 6.410,26. L’incaricato delle vendite a domicilio è inoltre esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in quanto i compensi sono soggetti a ritenuta alla fonte del 23% applicata a titolo di imposta e commisurata al 78% delle provvigioni percepite. Stesso discorso vale per gli adempimenti di natura previdenziale, ovvero, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata istituita presso l’Inps scatta solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5mila euro. Qualora venga oltrepassato il tetto di cui sopra (Euro 6.410,26) scatta l’obbligo di apertura della partita iva e di iscrizione alla Gestione separata istituita presso l’Inps. |
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