01/01/2014.
La prestazione occasionale è un
rapporto di lavoro con durata non superiore a 30 giorni ed una
retribuzione non superiore a 5000 euro nel corso dello stesso anno
solare. Il lavoratore che svolge la prestazione non ha l'obbligo di apertura della partita iva. Il rimborso della prestazione lavorativa è assoggettata al regime della ritenuta di acconto con aliquota fissa pari al 20%.
Entro i limiti fissati dalla legge la prestazione occasionale non è
soggetta all'obbligo contributivo. La fattispecie della prestazione
occasionale è disciplinata nell'articolo 61 del D.lgs.276/2003 e
dall'art.4 della Legge n.30 come forma di collaborazione lavorativa non
subordinate per lavori saltuari di brevissima durata.
Il lavoratore deve fornire all'azienda o al privato a
cui offre la prestazione una ricevuta indicante l'importo della
prestazione. Il lavoratore certifica inoltre che i propri redditi non
superano i 5000 € annuali.
Per maggiori informazioni è possibile consultare gli articoli relativi all'anno 2012 e 2013, soprattutto nella sezione commenti, dove sono indicati casi particolari con le relative risposte. (link Prestazione occasionale 2012 ,
Prestazione occasionale 2013)
Per approfondimenti leggi anche :
Tipologie di lavoro occasionale.
Scarica il modello ricevuta prestazione occasionale 2014
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