Se il Comune non ha pubblicato la nuova delibera, occorrerà considerare le aliquote pubblicate nel 2013, e solo nel caso in cui non risultino pubblicate neanche queste, si potranno utilizzare le aliquote-base fissate dalla legge.
L’IMU è un’imposta che, a partire dal 2012, sostituisce l’ICI e, relativamente a tutti gli immobili non locati, l’IRPEF e le addizionali all’IRPEF regionali e comunali.
L’IMU si applica al possesso di qualunque immobile - terreni, aree fabbricabili e fabbricati.
Devono pagare l’IMU il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali ed il locatario in caso di leasing. Si precisa che l’IMU non è stata sostituita dalla TASI, ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso. Pertanto, il proprietario paga entrambi i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La prima rata dell’IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014.
Consulta le tabelle aliquote IMU 2014 deliberate
Tabelle aliquote IMU deliberate |
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