La
detrazione del 65% per gli
interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti si applica sulle spese sostenute
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della
detrazione del 55%. ).
Per i
pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 la percentuale di
detrazione passerà al 50%, mentre dal
1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè
quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione
edilizia.
Attenzione: per gli interventi su
parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è
pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivate dal Comune) per:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti,
che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo
per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai
valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento
sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico
dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010).
Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture
opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La
condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita
tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti
con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008,
così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo
rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che
si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato
dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino
rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la
sostituzione delle finestre
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- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno
di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è
di 60.000 euro
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale
messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a
un valore massimo di 30.000 euro
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia,
con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria,
con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
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