La strada più prudente per i contribuenti incerti sulla possibilità di esonero dal pagamento dell'Irap è quella di pagare e poi avviare l'istanza per il rimborso. La richiesta di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, direttamente all'agenzia delle Entrate entro 48 mesi dal relativo versamento.
Deve contenere, innanzitutto, i dati anagrafici e l'attività svolta dal
richiedente, le indicazioni in merito alla data, alla natura (saldo o
acconti) e all'anno di imposta dei versamenti Irap di cui si chiede il
rimborso.
Il
rimborso può essere ottenuto anche se un’azienda ha usufruito già della
deduzione forfettaria del 10% sull’Irap versata, e lo stesso può fare
una realtà imprenditoriale che ha chiuso in perdita.
Il termine di 48 mesi per presentare l'istanza di rimborso Irap decorre:
- dalla data di versamento del saldo (posizione molto più favorevole
al contribuente), se il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza dei
versamenti in acconto rispetto a quanto dovuto a saldo oppure da
pagamenti provvisori perché subordinati alla definitiva determinazione
dell'obbligazione;
- dalla data di versamento dell'acconto se quest'ultimo non era
dovuto o non era dovuto in quella misura o ancora la relativa
disposizione non era applicabile.
L'istanza di rimborso IRAP deve essere presentata a mano o notificata tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio dell'agenzia delle
Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del
soggetto richiedente. Infine, a pena di inammissibilità, l'istanza deve
necessariamente riportare, tra le motivazioni, la carenza della
soggettività passiva ai fini Irap per l'insussistenza del presupposto
dell'autonoma organizzazione.
In particolare, bisogna indicare gli elementi di fatto che escludono
un'attività autonomamente organizzata (come l'esiguità di beni
strumentali impiegati, l'assenza di dipendenti) e dunque l'obbligo di
assoggettamento all'Irap.
Infine si precisa che per la richiesta di rimborso Irap per importi
fino a 20mila euro che non viene accolta dall'Agenzia delle Entrate, si può
presentare reclamo alla stessa Agenzia con le stesse motivazioni che
dovranno poi essere eventualmente utilizzate in sede di giudizio di
fronte alla Commissione tributaria provinciale, altrimenti un successivo ricorso
sarà inammissibile.




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