compete, altresì, la promozione degli accordi finalizzati all'applicazione dei contratti di solidarietà.
La procedura per l'attivazione della CIGS prevede una fase di consultazione sindacale e una fase amministrativa che si esplicita attraverso la presentazione della domanda.
La fase di consultazione sindacale (art. 2 D.P.R. 218/2000) si svolge attraverso i seguenti punti:
- l'impresa che intende fare ricorso alla CIGS, deve darne preventiva comunicazione alle R.S.U. o in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella Provincia;
- entro 3 giorni dalla comunicazione, una delle parti deve presentare richiesta di esame congiunto della situazione aziendale:
- al competente ufficio della Regione nel cui territorio sono ubicate le unità produttive interessate all'intervento straordinario di integrazione salariale;
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora l'intervento CIGS riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale;
- l'esame congiunto si terrà presso la Direzione Regionale del Lavoro nei casi in cui le unità produttive interessate siano ubicate in più province della medesima regione o in sede ministeriale se le unità aziendali sono dislocate in più regioni;
- l'oggetto dell'esame congiunto è costituito dal programma di risanamento che l'azienda intende attuare, comprensivo di tutti gli aspetti relativi alla durata, al numero dei lavoratori interessati alla CIGS, ai criteri e all'individuazione dei lavoratori da sospendere, alle modalità di rotazione e all'indicazione dei motivi della mancata adozione;
La fase di consultazione sindacale deve esaurirsi entro i 25 giorni successivi
a quello della richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le
aziende fino a 50 dipendenti. Il computo dei 25 giorni decorre dalla
data di ricezione, da parte del competente ufficio, della richiesta di
esame congiunto. Fase amministrativa - Presentazione della domanda Assolta la fase di consultazione sindacale, la domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via telematica , corredata dalla documentazione richiesta, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro. Alla domanda, dovranno essere allegati il programma di intervento, la scheda relativa alla causale invocata e la copia del verbale di esame congiunto. |
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