Regole della cassa integrazione ordinaria


La cassa integrazione ordinaria è un sostegno al reddito del lavoratore in caso di riduzioni o
sospensioni temporanee dell’attività lavorativa
. Tali eventi devono avere carattere transitorio, prevedere la ripresa dell’attività lavorativa e non essere imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'intervento di cassa integrazione ordinario è possibile per le aziende rientranti nelle seguenti categorie:
  • aziende industriali a prescindere dal numero dei dipendenti occupati (comprese le lavorazioni accessorie, non industriali, connesse comunque con l’attività dell’azienda);
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività similare a quella industriale;
  • cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli, cooperative zootecniche di cui alla legge n° 240/84;
  • imprese addette al noleggio e produzione films, imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa pellicole.
  • Sono, viceversa, escluse dal campo di applicazione della CIG ordinaria le seguenti imprese:
  •  le imprese del terziario;
  •  le imprese industriali degli Enti pubblici, sia municipalizzate che statali;
  •  le imprese esercenti la piccola pesca e la pesca industriale;
  •  le imprese di spettacoli;
  •  le cooperative, gruppi, compagnie e carovane di facchini, portabagagli, birocciai e simili;
  •  le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
  •  le imprese esercenti impianti di trasporto a fune;
  • le imprese esercenti autotrasporti pubblici di linea

FINANZIAMENTO DELLA CIG

L’onere contributivo è tutto a carico dell’azienda nelle seguenti misure:
· 1,90% per le imprese fino a 50 dipendenti
· 2,20% per le imprese con più di 50 dipendenti
ed è commisurato alle retribuzioni correnti corrisposte ai dipendenti.
Nel caso di utilizzo della Cassa Integrazione occorre versare un contributo addizionale pari a:
· 4% per le imprese fino a 50 dipendenti
· 8% per le imprese con oltre 50 dipendenti
commisurato sugli importi di CIG corrisposta.
Il contributo addizionale non è dovuto nel caso di eventi oggettivamente non evitabili (cause di forza maggiore, caso fortuito ecc.).

Per il calcolo della base occupazionale occorre tenere presenti tutti i lavoratori occupati, compresi gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoranti a domicilio. Sono esclusi i CFL e i lavoratori con contratto di reinserimento o in tirocinio o stage.

LE CONDIZIONI DELL’INTERVENTO

Le cause dell'intervento:
a. situazioni temporanee di mercato che comportano la necessità di contrarre o di sospendere l'attività produttiva (esempio: mancanza di lavoro, di commesse, mancanza di materie prime ecc..);
b. situazioni di difficoltà aziendale dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
N.B. In entrambi i casi è necessaria la certezza della ripresa produttiva, certezza che deve sussistere al momento di presentazione della domanda di CIG.
Tra gli eventi transitori rientrano anche quelli che non solo non sono imputabili all'imprenditore, ma sono anche assolutamente imprevedibili, i cd." eventi oggettivamente non evitabili".
Rientrano in questa definizione gli eventi:
· che ineriscono l'attività produttiva (esempio: interruzione energia elettrica da parte dell’ente erogatore, ecc.)
· causati da forza maggiore o caso fortuito (come, ad esempio, la sospensione dell'attività per motivi sanitari, gli eventi naturali come terremoti, inondazioni o il maltempo nelle lavorazioni all'aperto).
La causa relativa a "eventi oggettivamente non evitabili" assume rilevanza per quanto riguarda la durata massima dell'intervento CIG, la procedura sindacale, il pagamento dei contributi addizionali.
Il datore di lavoro, in presenza di una causa che può dar luogo all'integrazione salariale ha l'obbligo di presentare la domanda di CIG: il ritardo o la mancata presentazione della domanda consentono ai lavoratori di agire per il recupero delle retribuzioni perdute e per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Occorre ricordare infatti che non esiste nel nostro ordinamento la possibilità di sospendere il lavoratore senza che vi sia la corresponsione della retribuzione o di un trattamento previdenziale sostitutivo (CIG, CIGS, disoccupazione, ecc..)
Non sono considerate cause per la richiesta di integrazione: la serrata, lo sciopero, l’inventario annuale, la chiusura dell'azienda determinata dalla USL o AUSL per la mancata adozione di misure di igiene e sicurezza, quando la responsabilità dell'evento sia direttamente imputabile al datore di lavoro o ai lavoratori.

LAVORATORI AVENTI DIRITTO


I lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinaria sono i seguenti:
· operai;
· intermedi;
· impiegati (amministrativi e tecnici);
· quadri;
· soci di cooperative di produzione e lavoro;
· lavoratori a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole soggette alla CIG;
· lavoratori assunti con contratto formazione lavoro;
· lavoratori addetti alle lavorazioni stagionali e alle lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale o a periodi di sospensione;
· lavoratori part-time;
· lavoratore assunti a tempo determinato.
Sono compresi anche i lavoratori in prova.
Sono invece esclusi.
· gli apprendisti;
· i lavoratori a domicilio;
· dirigenti;
· autisti addetti in modo esclusivo al servizio del datore di lavoro o del suo nucleo familiare;
· personale religioso.


Non occorre nessun requisito di anzianità di lavoro per essere posto in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
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