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Redditi di lavoro e pensione sono cumulabili?

La pensione di anzianità è cumulabile con i redditi da lavoro?

L'art. 19 del decreto legge 112/2008 ha stabilito l'integrale cumulabilità dal 1° gennaio 2009 delle pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo e contributivo (es. anzianità, vecchiaia, ecc.), con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. La disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo è uniformata a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi.
Permangono i vincoli di cumulabilità per:


  • gli assegni di invalidità
  • le pensioni ai superstiti
  • le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente
  • gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
  • i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

PENSIONI CON CALCOLO RETRIBUTIVO

A partire dal 1° gennaio 2009 le pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro. La regola vale per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità.

PENSIONI CON CALCOLO CONTRIBUTIVO

Dal 1° gennaio 2009 il divieto di cumulo è stato abolito anche per le pensioni di vecchiaia calcolate con il sistema contributivo.

ESCLUSIONI DALLA NUOVA DISCIPLINA

Rimangono i limiti previsti dalla vecchia normativa per:
  • gli assegni di invalidità
  • le pensioni ai superstiti
  • i trattamenti dei lavoratori socialmente utili liquidati provvisoriamente
  • gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
  • i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

ASSEGNO DI INVALIDITA'

Per gli invalidi, la legge prevede un doppio taglio dell’assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo annuo Inps e del 50% se va oltre le cinque volte.
Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (€ 480,53 nel 2012) può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato:

con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità;
con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps (€ 458,20 nel 2009). Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.


In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia si applica la relativa disciplina del cumulo.

PENSIONI AI SUPERSTITI

Le pensioni ai superstiti non subiscono alcuna riduzione se il titolare ha un reddito inferiore a tre volte il trattamento minimo annuo Inps. Vengono ridotte, invece, del 25% se il reddito è superiore. La riduzione sale al 40% se il reddito è superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps e al 50% se il reddito è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps.
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