La pensione di anzianità è cumulabile con i redditi da lavoro?
L'art. 19 del decreto legge 112/2008 ha stabilito l'integrale cumulabilità dal 1° gennaio 2009 delle pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo e contributivo (es. anzianità, vecchiaia, ecc.), con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. La disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo è uniformata a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi.Permangono i vincoli di cumulabilità per:
- gli assegni di invalidità
- le pensioni ai superstiti
- le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente
- gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
- i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
PENSIONI CON CALCOLO RETRIBUTIVO
A partire dal 1° gennaio 2009 le pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro. La regola vale per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità.PENSIONI CON CALCOLO CONTRIBUTIVO
Dal 1° gennaio 2009 il divieto di cumulo è stato abolito anche per le pensioni di vecchiaia calcolate con il sistema contributivo.
ESCLUSIONI DALLA NUOVA DISCIPLINARimangono i limiti previsti dalla vecchia normativa per:
ASSEGNO DI INVALIDITA'Per gli invalidi, la legge prevede un doppio taglio dell’assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo annuo Inps e del 50% se va oltre le cinque volte.Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (€ 480,53 nel 2012) può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato: con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità; con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps (€ 458,20 nel 2009). Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto. |
In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia si applica la relativa disciplina del cumulo.
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