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Perdita del posto di lavoro, cosa succede al permesso di soggiorno?

 L'art. 22 comma 11 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 18 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo",  stabilisce che "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.

Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno, con l'entrata in vigore il 18 luglio della Legge 28 giugno 2012, n. 92.


Suddetta Legge 92/2012, recante le disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita pubblicata sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2012, al fine di contrastare il lavoro irregolare degli immigrati, dispone all'articolo 4, comma 30, che il permesso di soggiorno per attesa occupazione venga rilasciato per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Viene estesa, inoltre, la durata minima garantita del periodo di disoccupazione anche oltre l'anno qualora il lavoratore usufruisca, di un trattamento di disoccupazione o dell'indennità di mobilità, così come regolati in materia di ammonizzatori sociali dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223. In tal caso il periodo concesso per la ricerca di una nuova occupazione si estenderà per tutta la durata della prestazione erogata.

Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, la possibilità per il lavoratore di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche nel caso in cui possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo suo o dei familiari conviventi non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (pari ad euro 5.577 per il 2012) aumentato della metà di tale importo per ciascuno dei familiari che compongono il nucleo familiare (salve le attenuazioni previste per i figli di età inferiore a 14 anni e per i familiari titolari dello status di protezione sussidiaria), così come previsto dall’art. 29, comma 3, lettera b del D. Lgs. 286/1998, n. 286.

Il regolamento di attuazione Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari".
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