Richiesta durc online


Il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC può essere richiesto online. Si tratta di un attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
certificato unico che

Le imprese effettuano un’unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva ad uno degli enti citati, anziché tre richieste (ciascuna per ogni ente) come avveniva in passato.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.

CHI LO RILASCIA

La Legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

CHI LO DEVE RICHIEDERE

  • l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari);
  • le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
  • gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
  • le SOA (Società Organismi Attestazione - Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994). 

MODALITÀ DI RICHIESTA

La richiesta del DURC, per la quale è stato elaborato un apposito modulo unificato, può essere effettuata:
  • Per via telematica accedendo a:
    • www.inps.it - aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da Inps per i propri servizi on line:
    • www.inail.it - aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da INAIL per i propri servizi on line:
    • www.sportellounicoprevidenziale.it - stazioni appaltanti e SOA;
  • Per via cartacea, utilizzando l’apposito modulo reperibile in Internet o presso qualsiasi Sede dell’INPS, INAIL e Casse Edili .
Le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti privati a rilevanza pubblica e le SOA sono tenuti ad inoltrare la richiesta di DURC esclusivamente per via telematica.
Per i lavori edili, la richiesta cartacea deve essere presentata allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili o inviato per posta allo Sportello stesso.
Nei casi diversi dall’edilizia, la richiesta cartacea deve essere presentata alla Sede INPS o INAIL competente per territorio o inviata per posta a queste ultime.
In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o intermediario), deve farsi identificare utilizzando i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi On-line (INAIL: codice di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.).
In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati, della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti.
In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" è previsto il rilascio alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) di appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica).
Il CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, deve essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.
L'utente, attraverso il C.I.P., può verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti convenzionati (ossia INPS, INAIL e Casse Edili) di effettuare tale controllo.

QUANDO DEVE ESSERE RICHIESTO

La regolarità contributiva viene richiesta (cfr. circ. 122/2005):
  • per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:
    • In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
    • Per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
    • Per la stipula del contratto;
    • Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
    • Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
  • Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
  • Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;
  • Per il rilascio dell' attestazione SOA;
  • Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
  • Per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.

PERIODO DI VALIDITÀ

  • Per i lavori privati in edilizia: la validità è di 3 MESI dalla data del rilascio.
  • Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione: la validità è relativa all'appalto specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo etc.).
  • In tutti gli altri casi (agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni e iscrizione albo fornitori, SOA): la validità è legata allo specifico motivo della richiesta.

    L’utilizzo della dichiarazione di regolarità non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
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