IL DIRITTO CAMERALE SI PAGA ANCHE NEL 2013. Modalità e importi dovuti all'erario.
Il diritto camerale è dovuto anche nel 2013. Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A. sono tenuti al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio. La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2012 ha confermato per l'anno 2013 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal decreto ministeriale del 21 aprile 2011.
Soggetti esclusi
Il diritto annuale non è dovuto per:
-
Le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta
amministrativa nel 2012 (salvo nel caso di esercizio provvisorio
dell’attività);
- le società che si sono iscritte dopo il 1° gennaio 2013, poiché hanno già versato il diritto al momento dell’iscrizione;
-
le imprese che hanno cessato l’attività nel 2012, purché la domanda di
cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2013;
Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Sono iscritte nella sezione ordinaria:
- Alcune imprese individuali (che versano il diritto nella misura fissa di € 200,00);
- tutte le società (escluse quelle semplici);
- i consorzi ed enti economici pubblici e privati;
- Geie – gruppi europei di interesse economico;
|
-
le imprese che pagano il diritto annuale in misura proporzionale al
loro fatturato dell’esercizio precedente (anno 2012), per scaglioni,
secondo la seguente tabella:
fatturato 2012 | importo dovuto (in euro) | |
oltre euro | fino a euro | |
--- | 100.000 | 200,00 |
100.000 | 250.000 |
200 + 0,015% della parte eccedente 100.000 |
250.000 | 500.000 |
222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000 |
500.000 | 1.000.000 |
225 + 0,010% della parte eccedente 500.000 |
1.000.000 | 10.000.000 |
305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000 |
10.000.000 | 35.000.000 |
1.115 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000 |
35.000.000 | 50.000.000 |
2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000 |
50.000.000 |
--- |
2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000) |
Imprese iscritte nella sezione speciale
Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per:
- Gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;
-
i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (si tratta di coloro che
esercitano un’attività per la quale il lavoro prestato è preponderante
rispetto al capitale investito);
- le società semplici ex art. 2251 c.c.;
- le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli Albi delle imprese artigiane.
Le ditte individuali, anche se iscritte nella sezione ordinaria, versano il diritto annuale in misura fissa.
Tipologia di imprese iscritte nella sezione speciale
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Importo
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Piccoli imprenditori, imprese agricole e imprese artigiane
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€ 88,00
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Società semplici agricole
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€ 100,00
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Società semplici non agricole
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€ 200,00
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Società iscritte nella sezione speciale (es. tra professionisti)
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€ 200,00
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Soggetti iscritti solo al REA (enti, associazioni, fondazioni)
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€ 30,00
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Unità locali
Le
imprese che svolgono l’attività anche in unità locali dovranno versare
il diritto, oltre che per la propria sede, anche per ogni unità locale, a
favore della Camera di Commercio competente in base alla provincia in
cui ha sede l’unità locale, nel seguente modo:
Imprese italiane
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20% di quanto dovuto per la sede, arrotondato all’unità di euro, fino ad un massimo di € 200 per unità
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Imprese con sede principale all’estero
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€ 110,00
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Società semplici agricole
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€ 20,00
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Società semplici non agricole
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€ 40,00
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Società tra professionisti
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€ 40,00
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Termini di versamento
Il termine per il versamento del diritto annuale, coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi quindi entro il giorno 17 giugno 2013.
I soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
I soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento oppure possono avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
Eventuali proroghe di scadenze si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
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