La legge 92/2012 istituisce, a partire dal 1° gennaio 2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI). Si tratta di un’indennità mensile erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative. Riguarderà i nuovi eventi di disoccupazione involontaria (non dimissioni o risoluzione consensuale salvo che quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 L.604/66) verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013. L’ASpI sostituirà le diverse forme di tutela oggi esistenti: mobilità e disoccupazione. Non viene invece modificata la disoccupazione agricola. La durata massima del trattamento (sino ad arrivare “a regime” nel 2016) avverrà secondo la gradualità indicata nella tabella seguente:
TRANSIZIONE DISOCCUPAZIONE ORDINARIA/ASpI

2013
2014
2015
2016
Fino a 50 anni
8 mesi
8 mesi
10 mesi
12 mesi (a regime)
50-54 anni
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi (a regime)
55 e oltre
12 mesi
14 mesi
16 mesi
18 mesi (a regime)

Nei prossimi anni invece si ridurrà, gradualmente, la durata dell’indennità di mobilità
TRANSIZIONE Mobilità/ASpI
Area centro-nord italia

2013/2014
2015
2016
2017
Centro-Nord fino a 39 anni1212ASpI (12)ASpI (12)
CN da 40 a 49 anni2418ASpI (12)ASpI (12)
CN da 50 a 54 anni362418ASpI (12)
CN 55 e oltre3624ASpI (12)ASpI (18)
Area sud italia

2013/2014
2015
2016
2017
SUD              fino a 39 anni2412ASpI (12)ASpI (12)
SUD da 40 a 49 anni362418ASpI (12)
SUD da 50 a 54 anni483624ASpI (12)
SUD da 55 anni483624ASpI (18)

Per averne diritto occorre:

· Essere disoccupati ed avere 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 1 anno di contributi versati nei 2 anni che precedono il periodo di disoccupazione
· Presentare domanda in via telematica (anche tramite Patronato - INAS) all’INPS entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento

IMPORTO
• Rapportato alla retribuzione imponibile degli ultimi 2 anni

• Per retribuzioni fino a 1.180,00 Euro: il 75%

• Per retribuzioni superiori a 1.180,00 Euro: 75% + il 25% del differenziale tra il massimale e la retribuzione

• Riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi

• Riduzione del 15% dopo il 12° mese

SOSPENSIONE E DECADENZA
E’ prevista la sospensione d’ufficio della fruizione dell’ASpI – fino ad un massimo di 6 mesi – e la sua eventuale riduzione in caso di svolgimento di lavoro autonomo (previa obbligatoria comunicazione all’INPS). Nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a sei mesi l’ASpI riprende a decorrere dal momento della sospensione.
L’ASpI decade:
  • per perdita dello stato di disoccupazione,
  • per raggiungimento dei requisiti pensionistici, 
  • per acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (salvo che il lavoratore opti per l’ASpI), 
  • per l’inizio di un’attività autonoma senza preventiva comunicazione.
MINI – ASpI
E’ prevista a decorrere dal 1° gennaio 2013 e va a sostituire la disoccupazione con i requisiti ridotti. E’ riconosciuta a favore di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che abbiano versato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi. Non è più necessario, invece, il requisito delle 52 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni com’era previsto per la disoccupazione con requisiti ridotti. La mini- ASpI (il cui importo è lo stesso dell’ASpI, si veda sopra) è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. In caso di rioccupazione con lavoro subordinato la mini ASpI è sospesa d’ufficio al massimo per 5 giorni ed al termine della sospensione l’indennità riprende.