Requisiti ridotti disoccupazione 2013



08-01-2013. L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti attiva nel 2013 con il nome Mini ASPI è un trattamento rivolto ai lavoratori  nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, i quali non soddisfano i requisiti per beneficiare dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.  La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione.

Importi e durata dell'indennizzo
La prestazione dall’anno 2013 sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI 2012, ossia nelle seguenti misure:
  • 75% della retribuzione di riferimento (come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma, ossia retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due  anni,  comprensiva degli elementi continuativi e non  continuativi  e  delle  mensilità aggiuntive, divisa per il numero  di  settimane  di  contribuzione  e moltiplicata per il numero 4,33);
Il pagamento viene corrisposto
  • per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.
L’Inps, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per evitare la sovrapposizione di liquidazioni di prestazioni aventi uguale natura ma differente disciplina, la liquidazione della prestazione Mini-Aspi 2012 avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.

Modalità di pagamento
Modalità di pagamento dell’indennità. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps. L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore, tramite: il documento di riconoscimento; il codice fiscale; la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta.
A chi spetta
  • lavoratori che hanno almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria;
  • lavoratori per periodi di lavoro di almeno 78 giorni di calendario nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda (sono incluse le festività e le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc. Sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale, come scioperi, congedi non retribuiti,);
  • apprendisti;
  • insegnanti non di ruolo;
  • dipendenti non di ruolo della Pubblica amministrazione;
  • soci dipendenti da cooperative diverse da quelle di cui al D.P.R. 602/1970 a condizione che cessino totalmente l'attività lavorativa e recedano dal rapporto associativo ovvero cessino totalmente l'attività lavorativa e dichiarino la disponibilità al lavoro presso i Centri per l'impiego pur mantenendo la qualifica di socio;
  • detenuti lavoratori sulla base della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
  • lavoratori dello spettacolo a rapporto di lavoro subordinato;
  • lavoratori con contratto di lavoro part time.
  • lavoratori in caso di dimissioni  per giusta causa, ovvero per una ragione tanto grave da non rendere possibile la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. (dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sessuali e per modificazioni delle mansioni, lavoratrici madri o padri che si sono dimessi durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento).
 Chi non può richiederla
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti NON spetta per:
  • le giornate non lavorate comprese nel periodo di durata dei vari rapporti di lavoro dipendente nell’anno;
  • le giornate di carenza di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate successive a quelle di carenza fino alla data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate che hanno determinato lo slittamento della decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate comprese tra la data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali e la data di disponibilità resa al Centro per l’Impiego;
  • le giornate coperte dall’indennità di mancato preavviso;
  • tutti i periodi di lavoro autonomo;
  • tutti i periodi come socio lavoratore di cui al DPR 602 del 1970;
  • i periodi di sosta previsti nel caso di contratti di lavoro part-time di tipo verticale;
  • i periodi di sosta programmata o prevedibili per i lavoratori addetti alle mense scolastiche o al trasporto dei ragazzi a scuola;
  • i periodi di inoccupazione derivati da dimissioni, sempre che le dimissioni non siano dovute a giusta causa.
  • i periodi di inoccupazione fra una commessa e un’altra nei casi di rapporti di lavoro a domicilio.
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