08-01-2013. L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti attiva nel 2013 con il nome Mini ASPI è un trattamento rivolto ai lavoratori nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, i quali non soddisfano i requisiti per beneficiare dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola. La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione.
Importi e durata dell'indennizzo
La prestazione dall’anno 2013 sarà calcolata nella misura prevista
per la mini-ASpI 2012, ossia nelle seguenti misure:
- 75% della retribuzione di riferimento (come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma, ossia retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33);
- per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.
Modalità di pagamento
Modalità di pagamento dell’indennità. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps. L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:- bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore, tramite: il documento di riconoscimento; il codice fiscale; la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta.
A chi spetta
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Chi non può richiederla
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti NON spetta per:
- le giornate non lavorate comprese nel periodo di durata dei vari rapporti di lavoro dipendente nell’anno;
- le giornate di carenza di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- le giornate successive a quelle di carenza fino alla data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- le giornate che hanno determinato lo slittamento della decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- le giornate comprese tra la data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali e la data di disponibilità resa al Centro per l’Impiego;
- le giornate coperte dall’indennità di mancato preavviso;
- tutti i periodi di lavoro autonomo;
- tutti i periodi come socio lavoratore di cui al DPR 602 del 1970;
- i periodi di sosta previsti nel caso di contratti di lavoro part-time di tipo verticale;
- i periodi di sosta programmata o prevedibili per i lavoratori addetti alle mense scolastiche o al trasporto dei ragazzi a scuola;
- i periodi di inoccupazione derivati da dimissioni, sempre che le dimissioni non siano dovute a giusta causa.
- i periodi di inoccupazione fra una commessa e un’altra nei casi di rapporti di lavoro a domicilio.
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