Acconto IVA 2012


L'acconto IVA 2012 va versato entro giovedì 27 dicembre 2012.

Esenzioni
L'acconto non è dovuto in questi casi:
  • risulta inferiore a 103,29€
  • nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno precedente risulta un credito
  • nel caso di azienda costituita nell'anno 2012
  • l’attività è cessata entro il 30 settembre 2012 
  • per i regimi semplificati (contribuenti minimi )
  • per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali
  • coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili
  • le società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfettario
Sanzioni
Chi non pagherà l'acconto Iva entro il 27 dicembre per cifre superiori ai 50mila euro rischia una possibile reclusione da 6 mesi a 2 anni.

 Codici tributo sull'F24
I codici tributo da utilizzare nell’F24 per il versamento dell’acconto Iva sono i seguenti:
  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per quelli trimestrali.
 Come si calcola
L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo:

Metodo storico
L’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

Metodo previsionale
L’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Metodo analitico
Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
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