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Spesometro 2012

Il termine per l’adempimento dello Spesometro 2012 per i soli intermediari finanziari è il 15 ottobre 2012, mentre per tutti gli altri soggetti è il 30 aprile 2012. Il direttore dell’agenzia delle Entrate Attilio Befera, in base alle attribuzioni conferitegli, ha infatti disposto proroga del termine del 30 aprile 2012 per le banche e gli istituti di credito. Gli operatori finanziari devono quindi comunicare entro tale termine i dati delle operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 attraverso carte di credito, di debito o prepagate (moneta elettronica).
Nella comunicazione devono essere indicati:
  • i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto
  • gli importi complessivi di ogni singola transazione
  • la data in cui è stata effettuata la transazione
  • il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico. Esattamente va indicato il numero del codice fiscale dei soggetti associati con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni. Per ogni terminale va evidenziato l’apposito codice identificativo. 

Per i soggetti passivi IVA il termine previsto per inviare la comunicazione telematica è il 30 aprile 2012. Vanno segnalate le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel 2011, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’iva, 3.600 euro al lordo dell’imposta applicata, per le operazioni iva effettuate dal 1° luglio 2011 per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura.
Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:
  • l’anno di riferimento;
  • la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
  •  per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
  •  i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.



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