La
legge fallimentare aggiornata al 2012 è disponibile in pdf su questo sito. Il
fallimento è regolato dal decreto regio del 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e successive modifiche. Detta legge è stata modificata anche di recente, dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169.
Nell'ordinamento giuridico italiano,
il fallimento è una procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore commerciale con l’intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all'accertamento dello
stato di insolvenza dell'imprenditore, all’accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione secondo il criterio della par condicio creditorum, tenendo conto delle cause legittime di prelazione. Il Tribunale fallimentare è la sezione speciale competente per la materia della procedura concorsuale, ossia l'organo principale investito dell'intera
procedura fallimentare.
Nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato.
Il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa
dichiara il fallimento ed è quindi competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano (vis actractiva). Tutti i suoi provvedimenti sono pronunciati per decreto. Se nell'anno che precede la presentazione dell'istanza di fallimento è avvenuto il trasferimento della sede dell'impresa ciò non rileva ai fini della competenza. La Cassazione può decidere sulla eventuale incompetenza del tribunale e quindi disporre la trasmissione degli atti dal tribunale incompetente al tribunale dichiarato competente.
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