Licenziamenti testo legge D.l. 20 luglio 2017 n.118


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2017 il decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118 che riguarda i famosi "furbetti del cartellino" ovvero i dipendenti pubblici che si assentano dal lavoro o proprio non si presentano.

Si tratta infatti del caso del dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio nell’ipotesi in cui la stessa sia stata accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: in quel caso è prevista l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato (3-bis) con contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4 (3-quater).



Testo della legge 

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2017, n. 118

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare
Art. 1
Oggetto
1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016.
Art. 2
Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116
1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;», è inserito il seguente: «Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;».
Art. 3
Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116
1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
b) dopo il capoverso 3-quinquies è aggiunto il seguente:
«3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4.».
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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