Si tratta infatti del caso del dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio nell’ipotesi in cui la stessa sia stata accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: in quel caso è prevista l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato (3-bis) con contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4 (3-quater).
Testo della leggeDECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2017, n. 118
Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116,
recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento
disciplinare
Art. 1
Oggetto
1.
Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e integrato
secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del
decreto legislativo n. 116 del 2016.
Art. 2
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Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116
1.
Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il
capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 15 giugno 2016;», è inserito il seguente: «Acquisita
l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, raggiunta nella
seduta del 16 marzo 2017;».
Art. 3
Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116
1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
b) dopo il capoverso 3-quinquies è aggiunto il seguente:
«3-sexies.
I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei
procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all’Ispettorato
per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo
55-bis, comma 4.».
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1.
All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.
Art. 6
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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