Ticker

6/random/ticker-posts

Il lavoro accessorio 2017 con i voucher INPS


TUTTE LE NOVITA' SUL LAVORO ACCESSORIO PAGATO CON I VOUCHER dell'INPS nel 2017


17/01/2017 - Il lavoro accessorio è il contratto di lavoro più in voga negli ultimi anni ed è famoso per la modalità di pagamento tramite voucher INPSIl lavoro accessorio va inteso come l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7000 netti nel corso di un anno solare. La durata della prestazione di lavoro accessorio non deve superare i 30 giorni per committente.
Il contratto di lavoro accessorio viene utilizzato quindi per impieghi di breve durata.



In questo modo si è inteso regolamentare tutte quelle attività lavorative che si collocano al di fuori della legalità, nell'ottica di una maggiore tutela del lavoratore. Si tratta infatti di prestazioni non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma aventi la finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative.

I limiti per il lavoro accessorio nel 2017

Il limite di reddito generabile con prestazioni di lavoro accessorio è di 7.000 euro netti  (lordo € 9.333) rivalutabili annualmente.

Il lavoro accessorio si utilizza in diversi ambiti: agricolo, commerciale, turistico, dei servizi, della Pubblica Amministrazione, con alcune limitazioni.

Limiti di reddito per ammortizzatori sociali (cassa integrazione, ASPI, mobilità)


Per il 2017, i percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di € 3.000 netti nell’anno solare. L’INPS è incaricato a detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno, conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio.

Pagamento tramite voucher INPS nel 2017


Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher)  il cui  valore netto in favore del lavoratore è di 7,50€ e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione. L'importo lordo del buono da 7,50€ è di 10,00€. Con i buoni lavoro vengono  garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.
Il voucher INPS non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS come disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari.

Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.
E’ previsto invece che i compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrano nella determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Tracciabilità dei voucher per lavoro accessorio 2017

Siccome lo stato si è accorto che i voucher vengono utilizzati impropriamente per regolarizzare contratti di lavoro che dovrebbero rientrare in altre tipologie, a partire dal 2017 sono state introdotte delle limitazioni per evitare l’abuso di ricorso ai voucher
Il governo ha così imposto la tracciabilità dei voucher, prevedendo l’obbligo per i committenti di comunicare alla sede dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio i dati anagrafici del prestatore, il luogo e le date e gli orari di inizio e fine della prestazione. La comunicazione deve essere effettuata almeno 60 minuti prima che il lavoro abbia inizio.

Sanzioni tracciabilità lavoro accessorio nel 2017

Se non vengono rispettati gli obblighi di tracciabilità, i committenti vanno incontro a sanzioni che vanno dai 400 ai 2.400 euro per ogni lavoratore per cui non è stata seguita la corretta procedura. È prevista un’eccezione per gli imprenditori agricoli, che avranno la possibilità di inviare la comunicazione entro sette giorni. 


Aziende agricole


Le aziende agricole che superano 7.000 € di fatturato l'anno possono ricorrere al lavoro accessorio soltanto per le attività di carattere stagionale e utilizzare soltanto tre tipologie di prestatori: i pensionati, gli studenti tra i 16 e i 25 anni nei periodi di vacanza, iscritti ad un ciclo scolastico o universitario e, anche per il 2014, i percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Nel settore agricolo, fermo restando il limite dei 7000 euro netti, le nuove norme si applicano:
  1. alle attività agricole stagionali svolte a favore di aziende con un fatturato annuo superiore a 7.000 euro da studenti tra i 16 e i 25 anni - nei periodi di vacanza - regolarmente iscritti ad un ciclo scolastico o universitario, da pensionati e da percettori di prestazioni a sostegno del reddito;
  2. a qualsiasi tipologia di attività agricola, anche a carattere non stagionale, svolta a favore di piccoli produttori agricoli (l'indice è il volume di affari non superiore ai 7.000 euro),da qualsiasi soggetto, purché non iscritto l'anno precedente nell'elenco dei lavoratori agricoli.

In generale, non è possibile ricorrere al lavoro accessorio tramite intermediari o contratti di appalto e di somministrazione, ad eccezione del servizio di steward della società calcistiche, come disciplinato dal Decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007, modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 24 febbraio 2010.
Condividi l'articolo:

Posta un commento

0 Commenti