Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali e i tributi speciali catastali. Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23 editabile compilabile. E' comunque di norma opportuno rivolgersi ad un geometra abilitato per effettuare tutte queste operazioni. Una volta fatto ciò si può procedere alla presentazione della dichiarazione di successione. L’imposta di successione è confermata direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione (5 anni in caso di dichiarazione omessa) e deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, utilizzando sempre il modello F23.
Come si calcola l'imposta di successione
L’imposta di successione prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi con conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta:
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Il versamento dell'imposta di successione
L’imposta di successione calcolata sulla base della dichiarazione di successione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:- almeno il 20% dell’importo entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
- la parte restante, in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sanzioni per mancato pagamento dell'imposta di successione
Il mancato pagamento della somma iniziale entro i sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, così come quello di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione. L'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con sanzioni e interessi. L'iscrizione a ruolo non è comunque eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro
- tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.
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