TUTTE LE NOVITA' SUL LAVORO ACCESSORIO PAGATO CON I VOUCHER dall'INPS nel 2016
Con l'entrata in vigore del decreto attuativo del Job Act D.L. 15 giugno 2015 n.81 si è modificata la natura del contratto di lavoro accessorio, che va inteso come l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7000 netti nel corso di un anno solare.
Viene meno così il limite precedente stabilito alle prestazioni meramente occasionali, che rimane comunque fissato a 2.000€ per ciascun committente. La durata della prestazione di lavoro accessorio non deve superare i 30 giorni per committente.
In questo modo si è inteso regolamentare tutte quelle attività lavorative che si collocano al di fuori della legalità, nell'ottica di una maggiore tutela del lavoratore. Si tratta infatti di prestazioni non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma aventi la finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative. I nuovi limiti per il lavoro accessorio nel 2016Di fondamentale importanza la novità introdotta e valida per tutto il 2016, ossia il limite di reddito generabile con prestazioni di lavoro accessorio. Come già detto , l’art 48, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 ha innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro netti (lordo € 9.333) rivalutabili annualmente.Il lavoro accessorio si utilizza in diversi ambiti: agricolo, commerciale, turistico, dei servizi, della Pubblica Amministrazione, con alcune limitazioni. Limiti di reddito per ammortizzatori sociali (cassa integrazione, ASPI, mobilità)Per il 2016, i percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di € 3.000 netti nell’anno solare. L’INPS è incaricato a detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno, conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio. |
Pagamento tramite voucher INPS
Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher) il cui valore netto in favore del lavoratore è di 7,50€ e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione. L'importo lordo del buono da 7,50€ è di 10,00€. Con i buoni lavoro
vengono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.
Il voucher INPS non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS come disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari.
Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.
E’ previsto invece che i compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrano nella determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Aziende agricole
Le aziende agricole che superano 7.000 € di fatturato l'anno possono ricorrere al lavoro accessorio soltanto per le attività di carattere stagionale e utilizzare soltanto tre tipologie di prestatori: i pensionati, gli studenti tra i 16 e i 25 anni nei periodi di vacanza, iscritti ad un ciclo scolastico o universitario e, anche per il 2014, i percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Nel settore agricolo, fermo restando il limite dei 7000 euro netti, le nuove norme si applicano:
- alle attività agricole stagionali svolte a favore di aziende con un fatturato annuo superiore a 7.000 euro da studenti tra i 16 e i 25 anni - nei periodi di vacanza - regolarmente iscritti ad un ciclo scolastico o universitario, da pensionati e da percettori di prestazioni a sostegno del reddito;
- a qualsiasi tipologia di attività agricola, anche a carattere non stagionale, svolta a favore di piccoli produttori agricoli (l'indice è il volume di affari non superiore ai 7.000 euro),da qualsiasi soggetto, purché non iscritto l'anno precedente nell'elenco dei lavoratori agricoli.
In generale, non è possibile ricorrere al lavoro accessorio tramite intermediari o contratti di appalto e di somministrazione, ad eccezione del servizio di steward della società calcistiche, come disciplinato dal Decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007, modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 24 febbraio 2010.
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