Richiesta di affrancamento per tassazione al 26%


Il 1 luglio 2014 aumenterà dal 20 al 26% l’imposta sulle “rendite finanziarie”. L’inasprimento fiscale (art. 3 del Dl n. 66/2014) interesserà tutti gli strumenti finanziari, dai fondi d’investimento, alle obbligazioni, ai conti deposito, depositi postali, capital gain, fino alle giacenze sui conti correnti ( tassazione era stata abbassata da Monti dal 27% al 20% e ora rialzata dal governo Renzi). Rimarranno esclusi solo i titoli di stato italiani ed esteri appartenenti alla “white list” sui quali continueranno a gravare aliquote impositive del 12,50% e non sono interessati dalla procedura di affrancamento.

Per tutti gli altri titoli è invece possibile richiedere l'affrancamento, la cui procedura sarà obbligatoriamente applicata a tutti i titoli in portafoglio e potrebbe quindi non risultare conveniente per chi avesse minusvalenze di entità rilevante, o comunque in misura eccedente le plusvalenze.

In cosa consiste l'affrancamento

L'affrancamento è una particolare procedura che di solito viene introdotta in occasione di un cambiamento di regime fiscale, al fine di evitare che l'introduzione di norme meno favorevoli penalizzi eccessivamente il contribuente nella fase di transizione.  L'operazione consiste in una sorta di cessione figurativa della partecipazione, che permette di assoggettare i plusvalori all'imposta sostitutiva vigente fino a quel momento. In tal modo si ottiene il riconoscimento del maggior costo fiscalmente rilevante, sicché al momento di una futura e reale cessione verrà tassata in questo caso con il 26% solo la quota di maggior valore che maturasse dal 1 luglio 2014, cioè dall' entrata in vigore l'aliquota del 26 per cento. Naturalmente, trattandosi di cessione solo figurativa, la partecipazione resta di proprietà del contribuente, assumendo però un nuovo prezzo di carico in virtù del preliminare versamento della stessa imposta sostitutiva che si sarebbe versata in caso di cessione.

A chi detiene titoli obbligazionari quotati sopra la pari (105, 110..) si raccomanda di valutare con ancora maggior attenzione il risultato complessivo dell'operazione, dato che per questi titoli è già previsto e scontato il ritorno a quota 100 alla data di scadenza e l'attuale valorizzazione rispecchia unicamente la maggior misura nominale delle loro cedole rispetto all'attuale rendimento molto più basso di altri titoli di prezzo inferiore.

La richiesta di affrancamento

 La richiesta di affrancamento deve essere presentata per iscritto al proprio intermediario entro il 30/9/2014 (in caso di rapporti multipli, distintamente per ogni singolo dossier) e potrà riguardare solo titoli detenuti alla data del 30/6/2014 e ancora presenti in portafoglio alla data della domanda.
Per i clienti in regime amministrato, dopo la preliminare compensazione a cura dell'intermediario tra plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle già realizzate in precedenza e non ancora scadute,
  • le eventuali minusvalenze residue saranno riportate al periodo successivo solo per il 76,92% del loro ammontare
  • sull'eventuale plusvalenza residua sarà versata l'imposta nella misura del 20%
  • il nuovo prezzo di carico all'esito dell'operazione sarà quello del 30/6/2014.

In caso di regime dichiarativo l'opzione troverà invece compimento con il versamento dell'imposta da parte del contribuente entro il 16 novembre 2014 e l'indicazione delle informazioni nella successiva dichiarazione dei redditi.
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