Il familiare
coadiuvante è il
componente della famiglia
del titolare
dell'impresa, che collabora
con il titolare stesso
in modo abituale e prevalente
nell'attività lavorativa della società.
Nel caso in cui ci sia una collaborazione
abituale e prevalente,
il familiare coadiuvante
deve essere iscritto obbligatoriamente
nella Gestione dei contributi
e delle prestazioni previdenziali , secondo
quanto dispone I'art.
2 della legge n. 463/1959,
secondo cui è richiesto,
oltre che il familiare
lavori abitualmente e
prevalentemente nell'azienda,
che non sia già
compreso nell'obbligo
assicurativo in quanto
contitolare dell'impresa,
o in quello previsto dalle
norme vigenti per l'assicurazione
obbligatoria invalidità,
vecchiaia e superstiti,
in quanto lavoratore subordinato
od in quanto apprendista
coperto di assicurazione
a norma della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni.
Per la collaborazione prestata, ai familiari coadiuvanti vengono riconosciuti alcuni diritti patrimoniali e amministrativi. Vi è infatti il riconoscimento di una quota di partecipazione agli utili dell'impresa e la possibilità per i collaboratori prendere parte alle decisioni in merito alla gestione straordinaria dell'impresa stessa.
Possono
essere considerati familiari
coadiuvanti :
1.
il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta.
2. i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge; 3. gli ascendenti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, non che le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti ; 4. i fratelli e le sorelle; 5. i figli di fratelli e sorelle del titolare dell'impresa; 6. i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa; 7. gli affini entro il secondo grado. Contribuzione omessa e caduta in prescrizione
I collaboratori e i coadiuvanti di imprese artigiane e commerciali possono chiedere, con le modalità previste dall’art. 13 della Legge 1338/62 , la costituzione di una rendita vitalizia se vi è stata omissione contributiva da parte del titolare dell’azienda.
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- senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;
- per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (es.: solo i mesi necessari per il perfezionamento dei requisiti a pensione).
L’importo da pagare viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.
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