Grazie alla Legge Bersani per tutti i contratti di mutuo stipulati dal 2 febbraio 2007 l’estinzione anticipata, sia totale che parziale, è esentata da penali. Per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, e quindi in essere a tale data, le penali di estinzione già previste contrattualmente sono ridotte; la misura della riduzione è stabilita da un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni dei consumatori, siglato il 2 maggio 2007. L’accordo ha individuato le misure massime della commissione di estinzione, in termini percentuali del capitale ancora da restituire, che le banche possono richiedere ai clienti sulla base delle caratteristiche del mutuo, in relazione alla data di stipula del contratto di mutuo e al periodo residuo di ammortamento.
Prima di procedere con l’iter per richiedere l’estinzione anticipata, è bene informarsi sulle caratteristiche del proprio contratto di mutuo. La procedura di estinzione anticipata è abbastanza semplice: basta compilare e depositare presso la propria banca l’atto notorio o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In presenza di ammortamento alla francese, l’estinzione parziale del
mutuo comporta un reale guadagno solo se effettuato entro la prima parte
del piano di ammortamento, cioè nel periodo in cui le rate del mutuo
sono principalmente composte dalla quota di interessi e, quindi,
l’abbassamento dell’importo ricade in buona parte sul costo del
finanziamento. Al contrario, effettuare un’estinzione anticipata durante
la parte finale del piano di ammortamento significa sostanzialmente
anticipare i soldi della quota capitale rimanente del mutuo, senza però
beneficiare di un risparmio significativo sul versante degli interessi
bancari. |
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