Scopri se sei obbbligato a presentare la dichiarazione dei redditi tramite 730 o mod Unico.
La presentazione della dichiarazione dei redditi, sia tramite modello Unico che 730 non è sempre obbligatoria. Vediamo nel dettaglio quali sono i casi di esenzione dall'obbligo di dichiarare i redditi.
Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
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- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
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