La pensione di reversibilità


TUTTO SULLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'. LA GUIDA COMPLETA ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA' INPS.

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’
La pensione di reversibilità spetta a:
·Superstiti del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità
·Superstiti dell’assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi. Quando la pensione deriva da assicurato è definita “indiretta”.


REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per i superstiti di un pensionato la reversibilità non è subordinata ad alcun requisito contributivo.
In caso di decesso di un assicurato non ancora pensionato, è richiesto che il lavoratore assicurato, all’atto del decesso, potesse far valere i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva previsti per il diritto alla pensione di inabilità o all’assegno di invalidità, ovvero alla pensione di vecchiaia prescindendo dall’età.
E’ sufficiente che l’assicurato “dante causa” faccia valere cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la morte, oppure 15 anni in qualsiasi epoca.
BENEFICIARI
Coniuge e figli: possono concorrere tra loro al diritto alla reversibilità e possono averla anche se titolari di pensione diretta. Agli altri familiari può spettare solo quando non ne hanno diritto coniuge o figli, e all’ulteriore condizione di non essere titolari di altra pensione.

FIGLI O EQUIPARATI
Ai figli minori di 18 anni spetta la pensione anche nel caso non siano a carico del genitore deceduto ed anche se, al momento del decesso, prestano attività lavorativa autonoma o subordinata.
Studenti: I figli di età superiore ai 18 anni hanno diritto alla reversibilità fino al 21° anno, qualora frequentino una scuola anche prof essionale, per tutto il suo corso legale, e non oltre il 26° anno di età se iscritti all’università. In questo caso la pensione spetta a condizione che alla data del decesso del genitore risultino a suo caric .
E’ escluso dal diritto chi svolge attività lavorativa retribuita, anche se in qualità di apprendista, qualunque sia il reddito ricavato. La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa n. 42/99, ha stabilito che non perde la reversibilità chi svolgendo piccoli lavori ricava da questi un reddito modesto (Euro 103,29 mensili).
Inabili: Non sono previsti limiti di età per la reversibilità a favore di figli che alla data del decesso del genitore risultino inabili (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa).
Il diritto alla reversibilità è riconosciuto anche ai minori accertati inabili al lavoro in data successiva al decesso del genitore dante causa, purché il decesso sia avvenuto prima del compimento del loro 18 ° anno.
Per i figli inabili al lavoro non è motivo di preclusione essere titolari di altra pensione o altro reddito ma devono essere rispettati i tetti stabiliti dalla legge.

REVERSIBILITÀ A FAVORE DI GENITORI
Qualora non vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pur essendoci, essi non abbiano diritto alla pensione di reversibilità, questa può essere riconosciuta ai genitori (o equiparati) del lavoratore deceduto alle seguenti condizioni: 
-aver compiuto il 65° anno di età alla data del decesso del figlio, 
-essere a carico del lavoratore deceduto, 
-non essere titolari di alcuna pensione diretta o indiretta. 
Non costituisce causa di impedimento la pensione (o l’assegno) sociale che, peraltro, vengono revocati, salvo che questi derivino da invalidità civile al 100% o da pensione di guerra o assistenziale.
Si ricorda che l’assegno sociale è compatibile con altra pensione a chiare condizioni di reddito fissate annualmente.

REVERSIBILITÀ A FAVORE DI FRATELLI E SORELLE
I fratelli e le sorelle hanno diritto alla reversibilità solo quando mancano coniuge, figli e genitori o quando, pur esistendo, questi non ne hanno alcun titolo.
Il diritto è subordinato alle seguenti condizioni, che devono tutte coesistere alla data del decesso del lavoratore:
1. non essere coniugati (se lo sono stati dovranno risultare divorziati o vedovi)
2. non essere pensionati (non hanno rilevanza le pensioni sociali, di guerra o assistenziali)
3. essere inabili anche se minori 18 anni.
La perdita anche di uno solo dei requisiti sopraddetti è motivo di immediata revoca della pensione.

VIVENZA A CARICO
La legge afferma che il requisito della vivenza a carico si intende soddisfatto “quando il lavoratore deceduto provvedeva in maniera continuativa al sostentamento familiare”. La magistratura (sentenza Cassazione n° 11689/2005) ha affermato che non è necessario un completo mantenimento, essendo sufficiente che l’aiuto economico, per la sua costanza e regolarità abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento.
Particolare rilevanza nella valutazione della situazione del nucleo familiare, secondo l’INPS assumono i seguenti elementi:
- la convivenza: cioè l’effettiva comunione di tetto e di mensa. Per il figlio superstite convivente si può prescindere dall’accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica;
- la non convivenza: nel caso di figlio non convivente l’INPS verificherà sia la condizione della non autosufficienza economica che quella del mantenimento abituale (es. pagamento di una retta in struttura residenziale).
Per il mantenimento abituale sarà accertato, anche attraverso un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il defunto concorreva effettivamente e in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.
Per i decessi successivi al 31 ottobre 2000 la non autosufficienza, in caso di figli inabili, sarà valutata secondo il criterio e i limiti previsti per le pensioni di invalidità civile totale e saranno considerati solo i redditi assoggettabili all’IRPEF.
Per i figli inabili che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un’assistenza continua, il predetto limite è aumentato dell’importo dell’assegno di accompagnamento.

MISURA DELLA REVESIBILITÀ
La pensione ai superstiti viene corrisposta agli aventi diritto nelle seguenti aliquote percentuali della pensione spettante al dante causa:
- 60% al coniuge, o al figlio quando, mancando il coniuge, il figlio è l’unico ad averne diritto;
- 20% a ciascun figlio, se concorre nel diritto anche il coniuge,
- 40%, se hanno diritto solo i figli (la pensione di reversibilità non può essere inferiore al 60 % della pensione del dante causa).
- 70% (fino al 17 agosto 1995 era 60%) quando il beneficiario è un figlio minore, oppure studente, oppure inabile,
- 15 % per i genitori, i fratelli e le sorelle.
In presenza di più superstiti aventi diritto, la reversibilità non può essere superiore al 100% della pensione diretta, le varie aliquote vengono proporzionalmente ridotte salvo quella a favore del coniuge che resta al 60%.

LIMITAZIONI (Legge n.° 335/95)
In base alla legge di riforma delle pensioni (art. 1 comma 41 Legge n. 335/95) dal 17 agosto 1995 le pensioni ai superstiti sono erogate, nelle aliquote previste, unicamente ove il beneficiario abbia un reddito inferiore a tre volte la pensione minima INPS. Questo limite di cumulabilità trova applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge o ai genitori ovvero ai fratelli e sorelle ma non trova applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge. Negli altri casi, subiscono una decurtazione, come da tabelle (C).

PERSONE SVANTAGGIATE
Non costituisce impedimento al riconoscimento della pensione di reversibilità l’attività retribuita svolta ai sensi dell’art. 4, legge n. 381/1991 presso cooperative sociali o laboratori protetti da invalidi, ex degenti istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione in considerazione del fatto che le attività sono finalizzate all’inserimento lavorativo ed hanno funzioni terapeutiche.
La sentenza della Cassazione n° 12765 del 9/7/2004 ha inoltre affermato che la “pensione di reversibilità spetta anche a persona riconosciuta invalida in misura inferiore al 100%, incapace di provvedere a qualsiasi forma di negozio giuridico tanto da poter operare solo in strutture protette per non più di 15 ore settimanali senza diritto di ferie e gratifica natalizia, le cui residue capacità lavorative sono state riconosciute talmente esigue da consentire solo lo svolgimento di mansioni elementari programmate da terzi”.

CASI PARTICOLARI
Il figlio che già fruisce di pensione di reversibilità per la morte di un genitore ha diritto, in caso di decesso dell’altro genitore, ad una seconda pensione. Se il genitore superstite ha contratto nuovo matrimonio, egli acquista anche il diritto, in caso di morte del genitore acquisito, a beneficiare del relativo trattamento di reversibilità (art. 2 c. 3 Decreto legislativo n. 39/45).
Se il diritto alla reversibilità sussiste alla data del decesso del genitore e poi viene successivamente a mancare (es. per inizio attività lavorativa), può essere nuovamente riacquisito: è possibile pertanto chiedere il ripristino della reversibilità interrotta (riacquisto delle condizioni di legge dopo la revoca: Corte dei Conti n° 286 /2005).

SEPARAZIONE E DIVORZIO
Nei casi di separazione legale senza addebito a carico del coniuge superstite, non vi sono ostacoli per l’accesso alla pensione di reversibilità. La Corte costituzionale, con tre sentenze (n. 286/87, n. 450/89 e n. 284/97), ha sancito il diritto alla reversibilità anche in favore del coniuge separato per colpa ma “soltanto in quanto avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’INPS ha recepito la sentenza della Corte costituzionale con la circolare n. 234/95).
Nei casi di divorzio la legge n. 74/87 stabilisce che, in assenza del coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione agli effetti civili del matrimonio, ha diritto alla pensione ai superstiti, alle seguenti condizioni:
- quando è titolare di assegno di divorzio e non si è nuovamente coniugato;
- quando il dante causa è deceduto dopo il 12/3/87 (per la non retroattività della legge 74/87 - sentenza Cassazione n. 5939/91);
- quando la contribuzione da cui trae origine la reversibilità è anteriore alla sentenza di scioglimento del matrimonio.
Le diverse fattispecie sono soggette all’esame dall’Ente previdenziale caso per caso.
Il coniuge divorziato perde il diritto alla reversibilità in caso di nuovo matrimonio.
In quest’ultima ipotesi gli spetta la doppia annualità liquidabile d’ufficio e soggetta alla prescrizione decennale.
In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite, il Tribunale provvede alla ripartizione della pensione di reversibilità; in caso di cessazione del diritto per uno di questi, provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge cessato.
Nel caso in cui il vedovo o la vedova contraggano nuovo matrimonio al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità e viene liquidata la “doppia annualità” pari a 26 mesi (compresa, quindi, la tredicesima) dell’importo della pensione risultante all’atto delle nuove nozze. Per ottenere la doppia annualità occorre la presentazione all’INPS di una domanda, corredata dal certificato di matrimonio. Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici, il numero della pensione e la data del matrimonio e contestualmente restituiti il libretto e il certificato di pensione, Nel caso in cui siano presenti figli minori contitolari alla pensione con il genitore passato a nuove nozze essi hanno diritto ad un aumento della loro quota (da far valere con una domanda di ricostituzione all’INPS).
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