Possono presentare domanda di mobilità in deroga i lavoratori licenziati o cessati nel 2013, o che
hanno esaurito i trattamenti di sostegno al reddito (disoccupazione, ASpI, mobilità ordinaria) nello stesso anno.

In cosa consiste

La mobilità in deroga è un'indennità pari all'80% della retribuzione teorica lorda spettante. L'indennità non può superare i massimali stabiliti annualmente: per il 2013, come precisato dalla Circolare Inps n. 14 del 30/01/2013, sono di euro 959,22 lordi per retribuzioni fino ad euro 2.075,21 e di euro 1.119,32 lordi per retribuzioni superiori ad euro 2.075,21.
La somma complessiva da erogare deve essere, inoltre, decurtata di un importo pari all'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti ossia il 5,84%.

La durata della prestazione è fissata dai singoli accordi territoriali.

Le Sedi Inps potranno procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico provvedimento di competenza regionale contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo di agevolazione concesso.

Requisiti

Per beneficiarne, bisogna avere i seguenti requisiti:
- 12 mesi di anzianità aziendale (alla data di licenziamento) presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio. Nel computo sono comprese eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che: non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni; il lavoratore operi in regime di monocommittenza; il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare);
- aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.

Durata della prestazione

L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui l’impresa ha deciso di organizzare stabilmente il lavoro del soggetto interessato (Circolare Inps n. 95 del 06/11/2008). Nella Circolare Inps n. 2 del 07/01/2013 è indicata la durata dell'indennità di mobilità in relazione al periodo di decorrenza a partire dal 01/01/2013.
Dal 01/01/2013 al 31/12/2014 in particolare la durata collegata all'età del lavoratore all'atto del licenziamento è la seguente:
  • fino a 40 anni (non compiuti): la durata sarà di 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi per le aziende del Mezzogiorno);
  • da 40 a 50 anni (non compiuti): la durata sarà di 24 mesi (fino a un massimo di 36 mesi per le aziende del Mezzogiorno);
  • oltre 50 anni: la durata sarà di 36 mesi (fino a un massimo di 48 mesi per le aziende del Mezzogiorno).
L'indennità di mobilità non può essere, di regola, superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha effettuato il licenziamento.

Come viene pagata

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità a scelta dell'interessato:
1. tramite bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi dell'IBAN (27 caratteri: stato, CIN, ABI, CAB e numero di c/c);
2. allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento dell'identità del percettore, presentando: un documento di riconoscimento; il codice fiscale;  consegnando l'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel in Posta Prioritaria.