Chi percepisce l'indennità di disoccupazione può svolgere prestazione occasionale?
In via sperimentale, per l'anno 2009 e 2010 (termine inizialmente prorogato al 31 dicembre 2011 dal DPCM 25 marzo 2011 e ora prorogato fino al 31 dicembre 2013 dalla lettera a), comma 32, articolo 1 della Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46 bis della Legge 134/2012 - Decreto Sviluppo), le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali) e nel limite massimo di euro 3.000,00 per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni salariali, disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edile) (INPS, circ. 17/2010). Il limite dei euro 3.000,00 è riferito al singolo lavoratore e va computato in relazione ai compensi da lavoro accessorio che lo stesso percepisce complessivamente nel corso dell'anno solare (anche per prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro).
Tra le prestazioni di sostegno al reddito rientrano le indennità direttamente connesse ad uno stato di disoccupazione come le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili. Non rientrano invece le prestazioni pagate "a consuntivo" come l'indennità di disoccupazione in agricoltura e l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. L'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a tali prestazioni integrative gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (co. 1 bis, art. 70 D.Lgs. 276/2003 introdotto dal co. 12, art. 7-ter, L. 33/2009). La quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale del buono (euro 1,30 per ogni buono da euro 10,00) non viene accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma va a parziale ristoro dell'onere legato alla contribuzione figurativa (INPS, msg. 12082/2010). Ne consegue che la quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale del voucher e dovuta di norma a favore della Gestione Separata (con aliquota convenzionale pari al 13%), deve essere destinata alla gestione a carico della quale è posto l'onere dell'accredito figurativo e non accreditata sulla posizione contributiva del singolo lavoratore (INPS, circ. 130/2010). Per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite di euro 3.000,00, l'interessato non è tenuto a dare alcuna comunicazione all'Istituto. Le remunerazioni di lavoro accessorio che superano il predetto limite non sono integralmente cumulabili con la prestazione e il lavoratore è tenuto a fornire comunicazione all'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di euro 3.000,00 per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio (INPS, circ. 107/2010; INPS, circ. 67/2011).
Riassumendo
Fino a 3.000 euro di reddito non si perde l’Aspi. Tenuto conto delle variazioni di cui sopra che hanno liberalizzato il lavoro accessorio riguardo i settori di attività ma limitato il compenso annuo percepibile dal lavoratore, il Ministero del Lavoro ha chiarito in merito al lavoro accessorio: per l’anno 2013 le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Quindi coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione Aspi o Mini Aspi possono ricorrere al lavoro accessorio fino a 3.000 euro annui senza rischiare di perdere l’indennità. L’unica differenza è che l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.