- dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5;
- dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169.
- dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n.134
- dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012 n.221
- dalla Legge di stabilità 2013 approvata il 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012
Nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato. Il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa dichiara il fallimento ed è quindi competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano (vis actractiva). Tutti i suoi provvedimenti sono pronunciati per decreto. Se nell'anno che precede la presentazione dell'istanza di fallimento è avvenuto il trasferimento della sede dell'impresa ciò non rileva ai fini della competenza. La Cassazione può decidere sulla eventuale incompetenza del tribunale e quindi disporre la trasmissione degli atti dal tribunale incompetente al tribunale dichiarato competente.
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