Proroga fabbricati rurali 2013


La proroga per l’accatastamento dei fabbricati rurali a maggio 2013 di cui tanto si è parlato non è stata approvata, o meglio è stata approvata, ma si applicherà solo per gli immobili presenti nei Comuni emiliani colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio scorsi. Il testo della proroga per l’accatastamento al 31 maggio 2013 è stato inserito nella legge 221/2012 di conversione del Decreto Sviluppo bis Adesso si pensa a modifiche per l’Imu 2013 per i terreni e gli stessi fabbricati rurali di tutta Italia. Per quest’anno, la stangata Imu sui fabbricati rurali ha presentato un conto salatissimo, proprio a causa della mancata proroga per l’accatastamento di questa tipologia di immobili.
Lo slittamento dei termini per perfezionare l’iscrizione al catasto civile urbano di quei fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni era stato chiesto più volte sia dai professionisti che da diversi esponenti del mondo politico, ma la risposta del Governo tecnico è sempre stata di netto rifiuto. Se, infatti, tale proroga fosse stata approvata ci sarebbe stata una diminuzione del gettito Imu. La proroga era stata richiesta per permettere di rendere più comodo il trasferimento al catasto civile urbano dei fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni, cambiamento dovuto alla necessità di poter assoggettare questi immobili rurali all’imposta Imu.

Sanzioni

Per le pratiche di accatastamento dei fabbricati rurali presentate nei prossimi 3 mesi, la sanzione applicata per il ritardo sarà ridotta e ammonterà a 104 euro, mentre per il pagamento dell’Imu sugli immobili si potrà calcolare anche sulla base di una rendita presunta o provvisoria di unità similare già iscritta in Catasto.

Il testo della legge

Il comma inserito nella conversione in legge del Decreto Sviluppo bis è il seguente:
1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il termine di cui all’articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 maggio 2013.
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