Con decorrenza 1 luglio 2011, il Decreto Legge n. 225/10 ha sostituito il precedente regime fiscale (ex Decreto Legislativo n. 461/97), introducendo un nuovo regime di tassazione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano applicato sul "realizzato" anziché sul "maturato" con aliquota pari al 12,5% in capo al partecipante.
In data 17 settembre 2011 è entrata in vigore la Legge n. 148/11, di conversione del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (cd. manovra correttiva), recante "misure urgenti per la stabilizzazione e per lo sviluppo", nell’ambito della quale è stata uniformata al 20% l’aliquota di tassazione applicabile agli interessi, ai premi e ad ogni altro reddito di capitale divenuti esigibili ed ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati
a decorrere dal 1 gennaio 2012.
La sopracitata normativa si applica a quasi tutti i prodotti del risparmio gestito di diritto italiano
e, in particolare, ai seguenti strumenti finanziari
:
fondi comuni di investimento mobiliare aperti;
SICAV;
fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
fondi lussemburghesi cd. "storici".
La predetta normativa non trova invece applicazione per le seguenti forme di investimento:
fondi comuni di investimento immobiliare;
fondi pensione.
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2012, i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di diritto italiano
saranno tassati con l’aliquota del 20% anziché con l’attuale aliquota del 12,5%. Tale ritenuta fiscale sarà applicata sui "redditi di capitale" e sui "redditi diversi" derivanti dalla partecipazione ai sopracitati fondi comuni di investimento. Per "redditi di capitale" si intendono sia i proventi distribuiti dal fondo, sia quelli compresi nel valore di rimborso delle quote (differenza positiva fra i valori risultanti dai prospetti di calcolo del valore delle quote alla data di cessione o rimborso e alla data di acquisto o sottoscrizione). Con l’accezione "redditi diversi" si intendono, invece, le eventuali minusvalenze subite dai partecipanti al fondo.
Tassazione delle obbligazioni ed altri titoli di Stato ed equiparati
Il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 ha modificato, con efficacia a far data dal 1 gennaio 2012, le aliquote fiscali applicabili alle rendite finanziarie con
l’eccezione dei titoli di Stato la cui aliquota resterà invariata al 12,5%. Dai "redditi di capitale" e dai "redditi diversi", riferiti ai fondi comuni di investimento di diritto italiano, saranno scorporati quelli riferibili ai seguenti strumenti finanziari:
obbligazioni ed altri titoli di Stato ed equiparati;
obbligazioni ed altri titoli di Stato ed equiparati emessi dagli Stati appartenenti alla lista dei Paesi con cui l’Italia ha stipulato una convenzione per lo scambio di informazioni (cd. "white list");
titoli di risparmio per l’economia meridionale;
piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti, con riferimento ai quali si è, tuttora, in attesa dei relativi chiarimenti da parte degli organi competenti.
In sostanza, sarà applicata un’aliquota ridotta, pari al 12,5%, alla quota parte del patrimonio del fondo investita in uno o più dei sopracitati strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari equiparati ai titoli di Stato e, pertanto, tassati in misura pari al 12,5% anziché al 20%, sono i seguenti:
i buoni postali di risparmio, le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa Depositi e Prestiti, le altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;
i titoli emessi in Italia da enti sovranazionali e organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia (ad es., BERS, BEI, CECA, BIRS, EURATOM). Per quanto attiene agli enti sovranazionali, si rimanda all’elencazione contenuta nella nota n. 14/942925 del 1 giugno 1994 del Ministero delle Finanze.
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2012, i "redditi di capitale" ed i "redditi diversi" conseguiti dai partecipanti ai fondi comuni di investimento di diritto italiano e riconducibili ai summenzionati strumenti finanziari saranno fiscalmente rilevanti per una quota pari al 62,5% dell’ammontare realizzato degli stessi. Tale quota – definita, anche, con il termine "equalizzatore" – corrisponde al rapporto tra l’aliquota fiscale vigente (12,5%) e quella prevista dal nuovo regime fiscale (20%). In tal modo, applicando l’aliquota del 20% al 62,5%
dell’ammontare dei redditi realizzati dal partecipante e riconducibili agli strumenti finanziari di cui sopra, l’imposizione fiscale effettiva sui redditi in discorso resterà invariata rispetto a quella attualmente vigente, pari al 12,5%.
Imposizione Fiscale
A partire dal 1 gennaio 2012, per ogni fondo comune di investimento di diritto italiano, sarà determinata la parte di patrimonio soggetta a tassazione agevolata (12,5%) e, per differenza, la parte soggetta a tassazione ordinaria (20%). Tali aliquote saranno ponderate ed equalizzate per definire un unico livello impositivo. Quest’ultimo corrisponderà alla percentuale media (semplice) calcolata, al netto degli eventuali risparmi di imposta, sulla base delle evidenze risultanti dagli ultimi due prospetti contabili del fondo pubblicati entro il semestre solare precedente alla data di distribuzione del provento, del riscatto, della cessione ovvero della liquidazione delle quote del fondo.
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