Soggetti interessati
- persone fisiche residenti,
- società semplici,
- associazioni professionali ed enti non commerciali residenti.
Si possono rivalutare le aree:
- suscettibili di qualunque tipo di utilizzazione edificatoria (residenziale, commerciale, industriale o artigianale), ancorché destinate ad attività agricola;
- sono classificate come agricole.
Perizia di stima
La perizia giurata di stima deve essere redatta da soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili e da ultimo, i periti iscritti alla CCIAA.
La perizia deve essere:
- asseverata dal professionista,
- conservata dal contribuente ed
- esibita in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Pagamento dell'imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni è pari al 4% dell’intero valore risultante dalla perizia di stima (non sull’incremento di valore). Il versamento va effettuato:
- entro il 30 giugno 2012,
- con mod. F24,
- codice tributo 8056,
- anno di riferimento “2011”.
- 1^ rata entro il 30.06.2012;
- 2^ rata entro il 30.06.2013 + interessi del 3% calcolati dal 30.06.2012;
- 3^ rata entro il 30.06.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.06.2012.




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