Cassa integrazione Covid 19, come funziona?


La cassa integrazione per l'emergenza nazionale Covid 19 può durare al massimo 9 settimane (salvo proroghe) e prevede per il lavoratore la percezione dell'80% dello stipendio con un limite di 940€ o 1130€ come spiegato nell'articolo importo Cassa integrazione Covid 19.

Alcuni datori di lavoro obbligano i propri dipendenti a stare a casa utilizzando ferie e permessi accumulati che però possono risultare insufficienti a coprire il periodo di emergenza,  deve quindi intervenire la cassa integrazione.

La cassa integrazione inoltre può essere un valido strumento per non costringere i lavoratori ad esaurire ferie e permessi in un periodo di emergenza come questo in cui bisogna stare reclusi in casa.


Tutte le pratiche per la cassa integrazione devono essere seguite dal proprio datore di lavoro con il supporto dei propri commercialisti / fiscalisti. Il lavoratore non deve assolvere nessuna pratica burocratica.

Domanda di cassa integrazione Covid-19 nazionale

La domanda per l'accesso alla cassa integrazione può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tanto meno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Emergenza Covid prevale su altre causali in essere

Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Massimo accesso alla cassa integrazione Coronavirus


Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali:

o Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. 

o Non si tiene conto dei seguenti limiti
▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile; 
▪ limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; 
▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili. o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste. 

o Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. 

o Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
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