Art.1335 c.c. raccomandata non ritirata dal destinatario


Chi riceve un avviso di giacenza raccomandata / atti giudiziari e non si presenta per il ritiro commette a tutti gli effetti un grave errore. Il codice civile infatti parla chiaro e considera CONSEGNATE e ricevute dal destinatario tutte le raccomandate nel momento stesso in cui il postino o il messo comunale ha provato ad effettuare la consegna.

Quindi nel caso di multe non ritirate, la legge le considera ricevute dal mittente con tutti gli effetti che ne conseguono. Non ritirare di proposito una raccomandata è quindi un atto insensato, poiché il destinatario, oltre a non venire a conoscenza del contenuto, subisce tutti gli identici effetti che avrebbe ritirando la raccomandata ed ignorandola. 


Art.1335 del codice civile


L'articolo 1335 del codice civile recita:
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia

Spiegazione della legge

La norma pone una presunzione di conoscibilità dell'atto, necessaria per porre un punto fermo nella problematica dell'effettivo momento di conoscenza di un atto da parte del suo destinatario. In tal modo essa favorisce l'autore dell'atto (il mittente della raccomandata) che è esonerato dalla prova, potenzialmente molto difficile, che il destinatario ha effettivamente conosciuto l'atto.

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