Le autorità hanno a disposizione 90 giorni di tempo entro i quali comunicare al trasgressore la multa: un tempo alle volte insufficiente, oltre il quale la multa diviene nulla. Lo stabilisce la legge n.125/2010.

Attenzione però perché la scadenza dei 90 giorni non comincia dal compimento dell'omissione stessa ossia dall'atto della contravvenzione.

Come determinare il primo giorno

Il termine di notifica delle multe è superato se la multa è arrivata oltre i 90 giorni; di questi il primo da contare può riferirsi:
  • al giorno stesso della contravvenzione, se notificata immediatamente sul posto
  • a quello in cui la violazione è stata accertata (ad esempio quando prima devono essere accertate le trasgressioni in caso di sinistri) 
  • quando le autorità sono risalite all’identità del conducente del mezzo.
Poiché in quest’ultimo caso gli accertatori hanno a disposizione solo una targa (e si affidano ad elenchi spesso non aggiornati agli ultimi passaggi di proprietà) la legge dispone di un iter e tempistiche differenti, ovvero più lunghe.

Tempistiche delle multe non direttamente contestate

La notifica giunge a colui che è segnato nel database come intestatario del veicolo, che in caso non sia più il proprietario del mezzo dovrà dimostrare di essere estraneo ai fatti. Se colui che effettua l'infrazione risiede all'estero la notifica deve avvenire entro 360 giorni.


Tempistiche per i ricorsi

Entro 60 giorni dalla comunicazione del verbale, il trasgressore può fare ricorso al Prefetto che ha tempo 210 giorni per formulare una risposta. 
In caso di rigetto del primo ricorso è possibile pagare la multa oppure presentare un ulteriore ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.