Come funziona l'IMU 2015 sui terreni agricoli? Difficile dirlo visto che i vari governi che si sono succeduti si sono divertiti a cambiare più volte i testi delle leggi, i nomi delle tasse e le possibili esenzioni. Prendere quindi questo articolo con le pinze perchè da quando è stato scritto al momento in cui state leggendo potrebbero essere cambiate ancora le cose.

All’interno della disciplina dei tributi immobiliari, il legislatore ha previsto uno specifico regime per i terreni agricoli.
Per effetto del D.L. n. 16 del 2014, dal 2014 e quindi anche nel 2015 sui terreni agricoli non è dovuta la TASI, ma essi scontano l’IMU con le modalità previste dal D.L. 201 del 2011 e successive modifiche.

I terreni agricoli godono di una modalità specifica di calcolo della base imponibile: il valore dell’immobile è infatti calcolato applicando al reddito dominicale rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135.

L’aliquota IMU per i terreni agricoli è quella base del 0,76 per cento. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali.
Inoltre il moltiplicatore da applicare a tutti i terreni, compresi quelli non coltivati, - purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è stato abbassato a 75 dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014, legge 147 del 2013).



Sono previste limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all’aumentare del valore dell’immobile:

  • del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;
  • del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro ;
  • del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
In sostanza sono esenti da imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo l’applicazione dell’IMU avviene per scaglioni.
Tale assetto vale anche per il 2015.