Il calcolo dell'IMU sui fabbricati in fase di nuova costruzione, che non hanno ancora ottenuto l'abitabilità da parte del Comune di appartenenza in quanto l'impresa costruttrice non ha terminato le opere di lottizzazione urbanistica deve pagare l'IMU?
A tale proposito si ricorda che l’art. 13, comma 2, del D. Leg.vo 2011/201 1 fa riferimento all’art. 2 del D. Leg.vo 504/1992, ai sensi del quale:
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
Pertanto i fabbricati di nuova
costruzione rilevano, ai fini IMU, solo una volta ultimati i lavori di
costruzione, a meno che l’utilizzo del fabbricato non avvenga in data
anteriore. I fabbricati costruiti dalle imprese edili per essere ceduti - e rimasti invenduti per le difficili condizioni di mercato - devono pagare imposta IMU ad aliquota ordinaria (0,76%). L'unica agevolazione, prevista dal decreto legge 1/2012, e' che i Comuni possano ridurre l'aliquota fino allo 0,38% per un periodo massimo di tre anni dall'ultimazione. Resta però fissa la quota statale di gettito, pari appunto allo 0,38%, il che rende difficilmente attuabile la riduzione. |
0 commenti :
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.