A tale proposito si ricorda che l’art. 13, comma 2, del D. Leg.vo 2011/201 1 fa riferimento all’art. 2 del D. Leg.vo 504/1992, ai sensi del quale:
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
| Pertanto i fabbricati di nuova
costruzione rilevano, ai fini IMU, solo una volta ultimati i lavori di
costruzione, a meno che l’utilizzo del fabbricato non avvenga in data
anteriore. I fabbricati costruiti dalle imprese edili per essere ceduti - e rimasti invenduti per le difficili condizioni di mercato - devono pagare imposta IMU ad aliquota ordinaria (0,76%). L'unica agevolazione, prevista dal decreto legge 1/2012, e' che i Comuni possano ridurre l'aliquota fino allo 0,38% per un periodo massimo di tre anni dall'ultimazione. Resta però fissa la quota statale di gettito, pari appunto allo 0,38%, il che rende difficilmente attuabile la riduzione. |


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