13/03/2013. La disdetta della polizza auto nel 2013 può avvenire tramite varie modalità ed in alcuni casi non è nemmeno necessaria. La disdetta è la comunicazione tramite la quale l’assicurato manifesta la volontà di non rinnovare il contratto di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore.
La disciplina è stata innovata a partire dal 1° gennaio 2006, con l'introduzione del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private. Nonostante siano ancori in molti a pensare che sia necessario inviare una lettera di disdetta almeno un mese prima della scadenza della polizza, oggi non è più così: il termine legale è stato ridotto a soli 15 giorni e, in molti casi, la disdetta non è nemmeno più necessaria.

La disdetta va sempre  comunicata in caso di:
  • polizze a tacito rinnovo: la maggior parte dei contratti RC Auto prevede la clausola di “tacito rinnovo”: ogni anno la polizza viene rinnovata automaticamente per almeno un altro anno. In questo caso, se si vuole disdire il contratto, è necessario l’invio di un fax o di una raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nel contratto.
  • aumento tariffario: in caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione (salvo quelle inerenti l’applicazione del malus), il contraente può recedere dall’assicurazione tramite comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all’intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto. Il tasso di inflazione programmato viene stabilito di anno in anno dal Governo nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria.

Non è invece previsto obbligo di disdetta in caso di:

polizze senza tacito rinnovo: la disdetta non è necessaria se nel contratto non è previsto il tacito rinnovo, in quanto lo stesso cessa automaticamente alla scadenza. È il caso di tutte le compagnie di assicurazione di nuova generazione, cioè quelle che operano a distanza, via telefono o via internet, ma anche di alcune compagnie tradizionali (tuttavia, in tal caso, è necessario verificare le condizioni contrattuali).

• adeguamento tariffario: l’assicurato non ha l’obbligo di formalizzare la disdetta nel caso in cui l’assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.  


Diritti del consumatore 
L’assicurato ha il diritto di ricevere una comunicazione scritta da parte dell’impresa di assicurazioni almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, unitamente all’attestato di rischio, in cui sia indicata la data di scadenza del contratto, la modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente e le indicazioni in merito al premio di rinnovo della polizza, che possono essere fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center.