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Come si compila un assegno

Compilare un assegno è un operazione piuttosto semplice.  Ecco una spiegazione dei vari campi dell'assegno.

Il luogo di emissione: è un requisito formale che assume importanza in relazione al luogo in cui ha sede la banca. Se il luogo di emissione e la medesima località dell’agenzia bancaria coincidono, la presentazione dell’assegno dovrà avvenire entro 8 giorni dalla data di emissione; se le località non coincidono i termini salgono a 15 giorni.

"Un piccolo accorgimento: quando compili un assegno non dimenticare di annotare data e importo sulla matrice che rimane attaccata al libretto, così sarà più facile tenere sempre sotto controllo lo stato del tuo libretto e segnalare alla banca eventuali errori o mancanze".
 
Data di emissione: è un campo obbligatorio. Se viene indicata una data successiva al giorno in cui è emesso, l’assegno si dice post-datato, ma la post datazione è considerata illecito fiscale, a meno che questa non sia giustificata dal tempo necessario a far pervenire l’assegno al beneficiario. È ammessa una post-datazione di 4 giorni.

Importo in cifre: nel caso in cui la cifra sia intera, si scriverà con due zeri dopo la virgola, ad esempio: "534,00". Nel caso invece in cui non sia intera, la si dovrà scrivere coi due decimali: "534,71".

Importo in lettere: in caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere, prevale sempre la cifra in lettere. L’assegno è comunque valido anche se l’importo è indicato una sola volta o per due volte entrambe in cifre o lettere. Riproponendo l’esempio di prima, l’importo in lettere sarà "cinquecentotrentaquattro no cent" oppure "cinquecentotrentaquattro/00", nel caso in cui l’importo sia intero. In caso di cifra non intera "cinquecentotrentaquattrosettantunocent" oppure "cinquecentotrentaquattro/71".

Beneficiario: è colui al quale viene pagato l’assegno. Se è lasciato in bianco si dice "al portatore", ovvero chiunque ne venga in possesso lo può incassare. Il beneficiario può anche essere la stessa persona che emette l’assegno, in questo caso potrà scrivere il suo nome e cognome oppure "a me medesimo" o "all’ordine mio proprio". Tale assegno è considerato non trasferibile.
Sottoscrizione dell’emittente: è la firma autografa, che deve corrispondere a quella depositata in banca.

Codice fiscale del girante: ogni "girata", per essere valida, deve riportare il codice fiscale del soggetto che la effettua, altrimenti è nulla. Se chi gira l'assegno non è una persona fisica, per esempio si tratta di una società, bisogna indicare il codice fiscale della società e non quello di chi fa l'operazione.

Clausola "non trasferibile": tutti i libretti degli assegni emessi a partire dal 30 aprile 2008 riportano la dicitura "non trasferibile", ma chi possiede ancora assegni emessi prima di questa data deve inserire la clausola di non trasferibilità, indicando nome, cognome e ragione sociale del beneficiario. Gli assegni in forma libera, richiesti alla banca, si possono usare, ma solo per trasferire somme uguali o inferiori a 5.000 euro. Tutti gli assegni di importo superiore a 12.500 euro devono obbligatoriamente contenere la clausola "non trasferibile".
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