Legge 104, a chi spetta?


La legge 104/92 spetta ai cittadini lavoratori portatori di handicap grave ed ai loro familiari in presenza di determinate condizioni. La legge prevede la concessione di permessi retribuiti aventi come scopo la cura e l’assistenza del portatore di handicap. La legge si applica ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione e non sia ricoverata a tempo pieno.

A chi spetta

I permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92 spettano:
  • alle persone diversamente abili che lavorano come dipendenti;
  • ai genitori lavoratori dipendenti;
  • al coniuge lavoratore dipendente;
  • ai parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti - il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Sono esclusi dal diritto ai permessi L. 104/92 i seguenti lavoratori:
  • a domicilio;
  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
  • autonomi;
  • parasubordinati. 

Limiti all'agevolazione

I permessi retribuiti (Legge 104/92) hanno le seguenti limitazioni:
  • i lavoratori con handicap possono beneficiarne alternativamente:
    • "ad ore": 2 ore al giorno o 1 ora, a seconda dell’orario di lavoro, che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta
    • "a giorni": 3 giorni al mese frazionabili anche in ore che saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
  • I genitori lavoratori dipendenti di figli con età inferiore ai di tre anni anche adottivi, in situazione di disabilità grave, conviventi e non, possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto, perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo, alternativamente:
    • di un prolungamento dell’astensione facoltativa fino a 3 anni di età del bambino con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo;
    • di riposi orari giornalieri, fino a 3 anni di età del bambino, di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro , che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
    • 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti in famiglia altri soggetti, anche lavoratori, che possono dare assistenza. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
  • il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado lavoratori dipendenti di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) anche se presenti nel nucleo altri familiari maggiorenni conviventi, lavoratori o studenti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave
    Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
Come richiedere l'agevolazione
Il lavoratore che intende richiedere i permessi retribuiti (L.104/92) deve presentare alla Sede Inps di competenza domanda in 2 copie. La domanda può essere presentata anche tramite PEC. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione ASL (art. 4 della Legge 104/92).  A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’INPS. I permessi retribuiti possono essere riconosciuti solo dalla data di presentazione della domanda.

Permessi retribuiti (Legge 104/92) modelli di domanda:
  • mod. HAND3 (SR09) portatori di handicap che lavorano come dipendenti;
  • mod. HAND1 (SR07) genitori di figli minori lavoratori dipendenti;
  • mod. HAND2 (SR08) genitori di figli maggiorenni lavoratori dipendenti;
  • mod. HAND2 (SR08) coniuge lavoratore dipendente;
  • mod. HAND2 (SR08) ai parenti o affini entro il 3° grado che lavorano come dipendenti.
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