L'imposta di bollo sul deposito titoli DAL 1 GENNAIO 2012 sarà dell’ 0,1 % annuo , con una soglia minima di 34, 2 euro e con un massimo di 1200 euro. Per importi pari o inferiori a 1.000 euro l'imposta di bollo non deve essere pagata. L'art. 19, comma 1, del decreto Monti ha sostituito integralmente il comma 2-ter dell'art. 13, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 che, nella nuova formulazione, prevede l'assoggettamento ad imposta di bollo delle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti ed agli strumenti finanziari, anche qualora non sussista in relazione agli stessi un obbligo di deposito in custodia ed amministrazione. Si tenga presente in particolare che:
- il bollo si estende a tutti gli strumenti finanziari con la sola esclusione di fondi pensione e sanitari (vengono considerati i titoli di Stato, le azioni, le obbligazioni, i certificati di deposito, i derivati e le quote di fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare, ETF, ETC, ecc.)
- il controvalore degli strumenti finanziari su cui applicare il bollo si calcola tenendo conto del valore di mercato, in mancanza di questo si utilizza il valore nominale o quello di rimborso
- viene abbandonato il sistema a scaglioni a favore di un’aliquota proporzionale
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