Calcolo bollo auto 2013


11/01/2013. Il bollo auto 2013 si può calcolare online tramite nuovi servizi offerti dal sito dell'agenzia delle entrate.  Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 7.00 alle ore 24.00. Il proprietario di un'auto potrà versare l’importo dovuto presso le delegazioni Aci, gli uffici postali, i Tabacchi, le Agenzie pratiche auto, oppure attraverso i servizi avanzati ATM, Internet-Banking e Bollonet I canali online sono esclusi per i residenti nelle regioni Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Veneto.


Calcolo bollo auto 2013 con la targa del veicolo

Calcolo bollo auto 
con targa 

Calcolo bollo auto 2013 in base ai CV o KW

Calcolo bollo auto
con KW o CV

Quando si paga

Il bollo auto si paga nel mese successivo rispetto a quello di scadenza. Vi è quindi 1 mese di tempo per provvedere al pagamento come di seguito illustrato:

SCADENZA BOLLO AUTO PERIODO di PAGAMENTO
DICEMBRE dal 1° al 31 gennaio
GENNAIO dal 1° al 28 febbraio
FEBBRAIO dal 1° al 31 marzo
MARZO dal 1° al 30 aprile
APRILE dal 1° al 31 maggio
MAGGIO dal 1° al 30 giugno
GIUGNO dal 1° al 31 luglio
LUGLIO dal 1° al 31 agosto
AGOSTO dal 1° al 30 settembre
SETTEMBRE dal 1° al 31 ottobre
OTTOBRE dal 1° al 30 novembre
NOVEMBRE dal 1° al 31 dicembre

Sanzioni

Se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, si paga una sanzione ridotta, pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, più gli interessi legali giornalieri  la cui percentuale annua è pari al 2,5%. 

Se il bollo viene pagato successivamente anche al termine dei 14 giorni, oltre alla tassa si dovranno corrispondere anche le sanzioni e gli interessi, che saranno calcolati in base ai giorni di ritardo nella misura seguente:
  1. Versamento effettuato entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto, si applica una sanzione pari al 3% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari al 2,5%
  2. Versamento effettuato dopo il trentesimo giorno di ritardo ma non oltre un anno si applica una sanzione pari al 3,75% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari al 2,5%.
  3. Versamento effettuato oltre un anno di ritardo, si applica una sanzione pari al 30% della tassa originaria più gli interessi dovuti per ogni semestre maturato di ritardo calcolati automaticamente dal sistema in base ai tassi in vigore. Alcune regioni offrono la possibilità di avere uno sconto sulla sanzione nel caso in cui non vi siano accertamenti in corso: 
  • PIEMONTE: sanzione pari al 10% senza interessi moratori;
  • LOMBARDIA: sanzione pari al 30% senza interessi moratori;
  • PROVINCIA AUTONOMA TRENTO: sanzione pari al 3% oltre gli interessi pari all'1% fisso per ogni semestre maturato;
  • VENETO: sanzione pari al 10% oltre gli interessi pari all'1% fisso per ogni semestre maturato;
  • PUGLIA: sanzione pari al 10% oltre gli interessi pari all'1% fisso per ogni semestre maturato;
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2  commenti :

  1. Per quale motivo i residenti nelle regioni elencate non possono accedere ai servizi online?

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