Guida al ricorso di una multa


Il proprietario o il conducente di un veicolo al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada che egli ritiene ingiusta o errata può presentare ricorso.


Bisogna pagare la multa in caso di ricorso?


Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.
Nei confronti del preavviso di violazione, cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano, non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale via posta. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.

Motivi del ricorso


 Il ricorso alla multa può essere proposto per diverse ragioni, tra cui:


  • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione; 
  • notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione. 
  • manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola); 
  • manca l'indicazione della norma violata
  • manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
  • mancanza di un segnale; 
  • fatto svoltosi diversamente da quanto descritto; 
  • errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove). 


E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.

Entro quando si può fare ricorso

Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" si intende la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, oppure l'invio per posta dello stesso verbale).


Ricorso nullo se presentato da terzi

Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.
Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento.

Giudice di pace o prefetto?

E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.


Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.


Come si presenta il ricorso al giudice di pace.

Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.


Cosa può succedere dal giudice di pace?

Il Giudice di pace può prendere due decisioni:
accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;

oppure

respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.


Multa riguardante veicolo già venduto

Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione è possibile inviare all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.

In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'annullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.


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