Estinzione anticipata del mutuo: le penali


Grazie alla Legge Bersani per tutti i contratti di mutuo stipulati dal 2 febbraio 2007 l’estinzione anticipata, sia totale che parziale, è esentata da penali.  Per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, e quindi in essere a tale data, le penali di estinzione già previste contrattualmente sono ridotte; la misura della riduzione è stabilita da un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni dei consumatori, siglato il 2 maggio 2007. L’accordo ha individuato le misure massime della commissione di estinzione, in termini percentuali del capitale ancora da restituire, che le banche possono richiedere ai clienti sulla base delle caratteristiche del mutuo, in relazione alla data di stipula del contratto di mutuo e al periodo residuo di ammortamento.


Prima di procedere con l’iter per richiedere l’estinzione anticipata, è bene informarsi sulle caratteristiche del proprio contratto di mutuo. La procedura di estinzione anticipata è abbastanza semplice: basta compilare e depositare presso la propria banca l’atto notorio o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In presenza di ammortamento alla francese, l’estinzione parziale del mutuo comporta un reale guadagno solo se effettuato entro la prima parte del piano di ammortamento, cioè nel periodo in cui le rate del mutuo sono principalmente composte dalla quota di interessi e, quindi, l’abbassamento dell’importo ricade in buona parte sul costo del finanziamento. Al contrario, effettuare un’estinzione anticipata durante la parte finale del piano di ammortamento significa sostanzialmente anticipare i soldi della quota capitale rimanente del mutuo, senza però beneficiare di un risparmio significativo sul versante degli interessi bancari.

Le penali per i mutui antecedenti il 2007


Le penali di estinzione, per i tutti i contratti di mutuo a tasso variabile e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, nella misura di: nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,50 punti percentuali nei restanti casi. Per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 le penali sono fissate in 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
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